Cassazione Penale, Sentenza n. 28564/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva approvato il rendiconto degli amministratori giudiziari nominati in un procedimento di prevenzione riguardante beni di proprietà del ricorrente e di terzi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'approvazione nonostante negligenze e superficialità degli amministratori, la mancata considerazione delle contestazioni difensive su specifiche voci contabili e l'assenza di documentazione giustificativa. Contestazioni specifiche riguardavano il mancato conto delle somme ricavate dalla vendita di due autovetture (totale 1.300 euro) e la vendita di un appartamento di proprietà del figlio, entrambe ritenute prive di adeguata giustificazione e documentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. La decisione si fonda sul principio per cui, nelle misure di prevenzione patrimoniali, il giudice che riscontri irregolarità nel rendiconto non può approvarlo parzialmente o limitarsi ad una approvazione pur rilevando anomalie, ma deve obbligare l'amministratore giudiziario a sanare le carenze mediante ordinanza esecutiva; nel caso specifico il provvedimento impugnato aveva approvato il rendiconto pur segnalando anomalie contabili e mancanza di pezze giustificative, pertanto è stato annullato con rinvio affinché il Tribunale proceda a nuova valutazione e, se del caso, a ingiungere le necessarie integrazioni/documentazioni all'amministratore.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 230/89
Normativa applicabile ratione temporis al caso; richiamata per collocare il regime giuridico vigente al tempo del sequestro e per affermare il principio che il giudizio sul rendiconto richiede verifica delle voci e, in caso di irregolarità, l'invito a sanare piuttosto che un'approvazione parziale.
Norma regolamentare richiamata ratione temporis; utilizzata congiuntamente all'art. 7 d.l. 230/89 per definire il quadro procedurale dei rendiconti degli amministratori giudiziari e la necessità di sanatoria delle anomalie riscontrate.
art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Principio di diritto richiamato per affermare che il giudizio sul rendiconto non è finalizzato ad accertare la responsabilità patrimoniale dell'amministratore ma a verificare la corrispondenza delle voci, degli importi e dei giustificativi; in presenza di irregolarità il giudice deve disporre la sanatoria e non procedere ad una approvazione parziale o a un rigetto privo di ordine di integrazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di prevenzione patrimoniale il giudice del rendiconto deve verificare le voci, gli importi e i giustificativi; se emergono irregolarità deve invitare l'amministratore giudiziario a sanarle mediante apposita ordinanza esecutiva, non può limitarsi ad approvare il rendiconto pur segnalando criticità.
- Non è ammessa un'approvazione parziale del rendiconto: o il giudice constata l'assenza di criticità e approva integralmente, o ordina la sanatoria delle irregolarità rilevate prima di pronunciare approvazione o rigetto.
- Le contestazioni relative a beni non di proprietà del ricorrente non possono essere escluse a priori per mancanza di interesse del ricorrente quando esse attestano modalità gestionali potenzialmente rilevanti per la correttezza complessiva del rendiconto.
- In caso di vendite di beni (auto, immobili ecc.) l'amministratore deve documentare e giustificare chiaramente l'operazione e la destinazione dei ricavi; la mancanza di pezze giustificative giustifica l'ordine di integrazione da parte del giudice.
- Per il difensore e per l'amministratore: sollecitare sempre la produzione completa di documentazione contabile e giustificativa in sede di rendiconto e, se il giudice rileva carenze, chiedere espressamente l'adozione dell'ordinanza di sanatoria ai sensi dei principi richiamati.
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