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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5986 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la ripresa a tassazione di redditi non dichiarati, ritenuti dall'Ufficio proventi «in nero» derivanti dall'organizzazione di frodi fiscali, e di costi giudicati non deducibili perché non inerenti all'attività di consulente contabile. T.P. sosteneva che gli assegni rinvenuti dalla Guardia di Finanza fossero rimborsi di prestiti. In Cassazione ha dedotto: 1) omessa pronuncia della CTR su una censura relativa a elementi di prova che, secondo la CTP, non erano entrati nel giudizio; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché la pretesa sarebbe stata fondata su documenti non prodotti dall'Ufficio; 3) motivazione apparente o insufficiente, in particolare per il rinvio alla decisione di primo grado e per la mancata indicazione dei fatti non contestati e delle testimonianze e dichiarazioni poste a base della prova presuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: non coglievano la ratio decidendi della CTR, che aveva fondato la ripresa soprattutto su fatti ritenuti non contestati, secondo il principio di non contestazione, e non su una valutazione documentale. Ha accolto il terzo motivo nella parte relativa ai redditi non dichiarati, rilevando che la CTR non aveva indicato quali fatti secondari fossero rimasti incontestati né quali testimonianze e dichiarazioni confermassero l'inferenza, impedendo così il controllo del ragionamento. Il motivo è stato invece dichiarato inammissibile quanto ai costi: la CTR aveva ritenuto non contestata la loro estraneità all'attività del contribuente, e il ricorso non aveva censurato tale ratio. La sentenza della CTR Toscana n. 47/05/11, depositata il 2 maggio 2011, è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di ogni fase e grado. Decisione assunta il 14 febbraio 2017 e depositata l'8 marzo 2017.

Norme richiamate

  • Art. 115, comma 2, c.p.c.

    E - con i motivi di ricorso - non è stata affatto attinta la veduta ratio decidendi appunto nella sostanza fondata sul principio di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. , comma 2.

    La decisione considera non contestati i fatti allegati e fonda su tale presupposto la valutazione della CTR. In Cassazione occorre censurare specificamente questa ratio: contestare invece l'uso di documenti non prodotti non è sufficiente se la decisione si basa sulla non contestazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è invocata dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte dichiara inammissibile il relativo motivo perché non coglie la ragione effettiva della decisione impugnata.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma è invocata dal ricorrente in relazione all'onere della prova; la censura è dichiarata inammissibile perché la CTR aveva fondato la decisione sulla non contestazione dei fatti, e non sulla valutazione dei documenti denunciata nel motivo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso dedotti: violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e vizio motivazionale. La Corte dichiara inammissibili le censure dei nn. 3 e 4 per mancata impugnazione della ratio decidendi e accoglie parzialmente quella del n. 5 per l'omessa indicazione degli elementi alla base dell'inferenza sui redditi non dichiarati.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione bisogna individuare e censurare la ragione effettiva su cui si fonda la decisione impugnata. Una censura rivolta a una valutazione documentale non è pertinente se il giudice ha deciso sulla base di fatti ritenuti non contestati.
  • Quando una decisione tributaria trae una prova presuntiva da fatti secondari non contestati, deve indicare quali siano tali fatti e spiegare il collegamento inferenziale con il fatto da provare; altrimenti la motivazione può non consentire il controllo giudiziale.
  • Le contestazioni relative ai diversi capi della decisione vanno formulate separatamente e in modo specifico: la censura sui redditi non dichiarati non ha consentito di riesaminare il capo sui costi, fondato sulla distinta ratio della mancata contestazione della loro non inerenza.
  • L'accoglimento parziale del ricorso non comporta automaticamente il riconoscimento della pretesa del contribuente: se la sentenza è cassata con rinvio, il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti necessari e decidere nuovamente la controversia.

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