Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2627/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - dell’Ordinanza n. 3 del 16.1.2026 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 20 del 26.1.2026, avente ad oggetto il Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di “realizzazione del polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari” ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente RenewRome S.r.l.”; - dell’ordinanza n. 11 del 24.2.26 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 6.3.2026, avente ad oggetto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul progetto di “Realizzazione del Polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari” ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente: RenewRome S.r.l.” Ulteriori disposizioni; - di ogni altro atto presupposto, collegato o conseguente, anteriore o successivo del procedimento seguito.

Giustizia amministrativa202604022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti autorizzatori unici regionali e ulteriori disposizioni relativi alla realizzazione del polo impiantistico denominato “Parco delle risorse circolari” in località Santa Palomba

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e operatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato due ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo, aventi a oggetto il provvedimento autorizzatorio unico regionale, adottato ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, relativo alla realizzazione di un polo impiantistico nel territorio di Roma Capitale, chiedendone l’annullamento e domandando incidentalmente la sospensione dell’esecuzione. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non formula una valutazione definitiva sul fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare senza pregiudicare la successiva valutazione del fumus boni iuris. Ha ritenuto non sussistente, allo stato, il requisito della contestuale gravità e irreparabilità del pregiudizio durante il tempo necessario alla decisione previsto dall’art. 55 c.p.a. In particolare, risultano avviate soltanto attività preliminari alla realizzazione dell’opera, il cui completamento richiede almeno circa tre anni; inoltre, l’interesse dedotto dalle parti resistenti assumerebbe rilievo soltanto dal momento della messa in funzione dell’impianto. Il Collegio ha fissato l’udienza pubblica per il 4 novembre 2026, rinviando a tale sede l’esame del merito in ogni suo aspetto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità e le concrete modalità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    È indicato quale base normativa del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto impiantistico, ma l’ordinanza cautelare non ne esamina la legittimità sostanziale.

  • art. 55 c.p.a.

    durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso

    La tutela cautelare richiede, oltre agli altri presupposti, un pregiudizio di gravità e irreparabilità; nel caso concreto tale requisito è stato escluso perché l’opera è ancora nella fase delle attività preliminari e la sua realizzazione richiede circa tre anni.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

Massime di principio

  • La tutela cautelare amministrativa può essere negata per difetto del periculum in mora quando, al momento della decisione, l’intervento è ancora nella fase delle attività preliminari e la sua realizzazione richiede un arco temporale pluriennale, tale da consentire la definizione del giudizio di merito prima della produzione del pregiudizio allegato.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito può concorrere a escludere l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio cautelare, quando il tempo necessario alla decisione non espone il ricorrente a un danno grave e irreversibile.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto del periculum in mora non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure, quando il giudice dichiara espressamente impregiudicato il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.