Cassazione Penale, Ordinanza n. 04621/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale aveva visto revocare la misura, con effetto ex tunc, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, che aveva ritenuto incompatibili con la prosecuzione della prova alcuni comportamenti tenuti poco dopo l'ammissione: ripetuti spostamenti in auto fuori dal comune di residenza con altri soggetti e tentativi di eludere i controlli di polizia, oltre al reiterato mancato reperimento presso l'abitazione. Nel ricorso per cassazione veniva contestata la revoca, in sostanza sostenendosi che il provvedimento fosse eccessivo e che le violazioni non giustificassero la conclusione di assoluta incompatibilità con la misura, anche perché riferite a un periodo iniziale dell'esecuzione e comunque non tali da escludere una valutazione positiva del percorso intrapreso.
La decisione
La Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo completo, coerente e logico, valorizzando il complessivo andamento della misura e la gravità delle violazioni in rapporto alla reale volontà di reinserimento sociale. Ha quindi ritenuto che le doglianze del ricorrente si risolvessero in una mera confutazione di merito, inidonea a incrinare la ratio decidendi della revoca. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, l. 26 luglio 1975, n. 354
La revoca dell'affidamento in prova non discende dalla mera violazione di prescrizioni o della legge penale, ma richiede che il giudice ritenga, con motivazione logica e adeguata, che la violazione costituisca in concreto una sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è automatica al semplice riscontro di violazioni prescrittive, ma presuppone un giudizio sostanziale di incompatibilità della condotta con la prosecuzione del trattamento rieducativo.
- Nel valutare la revoca, il Tribunale di sorveglianza può apprezzare discrezionalmente i singoli episodi, purché esponga una motivazione logicamente coerente e adeguata sulla loro gravità e sulla loro incidenza rispetto al percorso di reinserimento sociale.
- Ai fini della revoca della misura alternativa, rileva la valutazione globale del comportamento del condannato nel corso dell'esecuzione della prova, non la singola violazione isolatamente considerata.
- In sede di legittimità, sono inammissibili le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto e della gravità delle violazioni rispetto a quella adottata dal giudice di sorveglianza, quando la motivazione impugnata sia completa e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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