Cassazione Penale, Sentenza n. 16616/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il diniego, da parte della Corte d'appello di Lecce, di sostituire la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 299 e 284 c.p.p. e vizio della motivazione sostenendo in particolare che: il tempo già trascorso in custodia cautelare e il comportamento conforme durante precedente sottoposizione agli arresti domiciliari avrebbero reso superate le esigenze cautelari; i precedenti penali erano remoti e in continuità con gli stessi fatti; mancava l'attualità del pericolo di reiterazione, posto che l'ultimo fatto contestato risaliva al maggio 2018; inoltre chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari in altro luogo (Ravenna) con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto in parte inammissibile il ricorso per mancato confronto con la motivazione impugnata e, nel merito, infondato. Il Tribunale del riesame aveva correttamente applicato il principio consolidato secondo cui il mero decorso del tempo in custodia o la regolare osservanza delle prescrizioni non sono di per sé idonei ad escludere o attenuare le esigenze cautelari, dovendosi valutare ulteriori elementi sintomatici del mutamento della situazione. La Corte ha condiviso la valutazione della pericolosità dell'imputato, richiamando la gravità dei fatti (pena concordata in appello di 8 anni), la presenza di precedenti per reati gravi e la commissione di delitti successivi alla precedente detenzione, a dimostrazione della persistenza della pericolosità. Il dedotto vizio della motivazione è stato ritenuto generico; le argomentazioni sul percorso carcerario positivo e sulla idoneità degli arresti domiciliari in altra località sono state considerate indimostrate o non confrontate specificamente con la motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla impugnazione per motivi relativi alla misura cautelare (appello ex art. 310 c.p.p.).
artt. 299 e 284 cod. proc. pen.
Oggetto di contestazione da parte del ricorrente: presunte violazioni procedurali e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto le censure generiche e in parte inammissibili.
Norma sostanziale per i reati di traffico di stupefacenti a cui sono ascritti i fatti, rilevante ai fini della valutazione della gravità e della pericolosità.
Aggavamento normativo (partecipazione ad associazione) che indica la maggiore gravità di taluni fatti considerati nel giudizio cautelare.
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento e la modalità di trattazione del ricorso (procedura accelerata o modalità di trattazione specifica).
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013 (Scalamana) e Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015 (K) e Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018 (Ben Aicha)
Principio consolidato richiamato: il mero decorso del tempo in esecuzione della misura cautelare o la mera osservanza delle prescrizioni non sono di per sé sufficienti ad escludere o attenuare le esigenze cautelari; è necessario valutare elementi ulteriori e significativi che attestino un mutamento della situazione.
comma citato nell'ordinanza per adempimenti
Norma richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo in custodia cautelare e la regolare osservanza delle prescrizioni non bastano, da soli, a escludere o attenuare le esigenze cautelari: il giudice deve valutare elementi concreti e sintomatici che attestino un reale mutamento della situazione iniziale.
- La gravità del fatto, la pena concordata o inflitta e la presenza di precedenti, anche se risalenti, mantengono rilevanza se indicano una pericolosità sociale persistente; la commissione di reati successivi alla precedente detenzione rafforza la valutazione di rischio.
- Le deduzioni generiche che attaccano la persuasività della motivazione senza contestarne la specifica logicità, contraddittorietà o manifesta illogicità sono inammissibili o destinate a fallire.
- Il fatto che l'imputato abbia ottenuto in un altro procedimento una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) non è determinante se successivamente ha commesso altri reati, perché ciò indica l'inesistenza dell'effetto special-preventivo.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare è necessario fornire elementi fattuali concreti e specifici (es. cambiamenti obiettivi, progetti di vita, garanzie esterne) che motivino la revoca o attenuazione delle esigenze cautelari; le richieste vaghe o non documentate sono destinate al rigetto.
- Se si propone la misura alternativa in luogo diverso dalla zona di origine per limitare i contatti con l'ambiente criminale, occorre dimostrare concretamente come quella soluzione sia idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione.
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