Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36231/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato per una cessione di sostanza stupefacente. Dal testo emerge che i motivi di ricorso miravano a contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione del materiale probatorio e, in particolare, l'accertamento della cessione della sostanza e la sua offensività; veniva inoltre dedotta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, riservata al giudice di merito, e ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze erano volte a contestare la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento della prova, attività non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sia sull'accertamento della cessione di stupefacente, sia sulla valutazione dell'offensività, valorizzando anche il fatto che il cessionario fosse agli arresti domiciliari, e aveva quindi correttamente escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile alla luce della concreta offensività della cessione di stupefacente, valutata anche in relazione alla condizione del cessionario agli arresti domiciliari.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione o violazioni di legge, richiedano una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del compendio probatorio.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo quando presenti vizi logici o sia meramente apparente; quando sia congrua, coerente e fondata su massime di esperienza condivisibili, il ricorso che pretenda una rivalutazione del merito è inammissibile.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare in concreto l'offensività del fatto; nella cessione di stupefacente tale valutazione può essere negativamente influenzata dalla particolare condizione del cessionario e dal contesto della condotta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.