Cassazione Penale, Ordinanza n. 39199/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma: la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 non viene modificata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con la quale era stata pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il motivo dedotto riguardava il giudizio di responsabilità, cioè la contestazione dell'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza non era consentita dalla legge nel tipo di sentenza impugnata, e quindi l'ha ritenuta inammissibile.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata emessa con il rito/forma decisoria previsto da questa disposizione; nel ricorso non era consentito censurare il giudizio di responsabilità nei termini prospettati.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata in appello.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è resa in una forma processuale che limita i motivi deducibili in cassazione, il ricorso che contesti il giudizio di responsabilità oltre i limiti consentiti dalla legge è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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