Cassazione Penale, Ordinanza n. 25902/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Ha dedotto, anzitutto, l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., sostenendo che non ricorressero i presupposti della violenza sulle cose. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e la determinazione della pena, lamentando che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato le condizioni soggettive dell'imputato e la finalità rieducativa della pena. La sentenza di legittimità rileva che il primo motivo è manifestamente infondato, mentre gli altri due sono privi di specificità perché reiterativi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'aggravante della violenza sulle cose, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui essa ricorre quando l'agente fa uso di energia fisica che provoca rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione della cosa altrui o mutamento della sua destinazione, purché la violenza sia esercitata su cose diverse da quella oggetto di sottrazione e in modo strumentale all'amotio. Ha poi reputato generici gli ulteriori motivi sul danno di speciale tenuità e sul trattamento sanzionatorio, perché meramente riproduttivi di questioni già vagliate e respinte con adeguata motivazione dal giudice di merito.
Norme richiamate
l'aggravante è integrata quando l'agente, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica che provoca rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione della cosa altrui o mutamento della sua destinazione; la violenza deve essere esercitata su cose diverse da quella sottratta e in modo strumentale alla sottrazione.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della violenza sulle cose nel furto richiede un impiego di energia fisica idoneo a produrre un'alterazione materiale o funzionale della res, ma non basta una mera sottrazione: occorre che la violenza sia rivolta a cose diverse da quella oggetto di apprensione e sia funzionale all'impossessamento.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
- La doglianza sulla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e sul trattamento sanzionatorio deve indicare in modo puntuale gli errori logico-giuridici della decisione di merito; una critica meramente assertiva o reiterativa non è scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue come effetto processuale della declaratoria.
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