Ordinanza n. 1433/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- 04 Politica del Farmaco e Dispositivi, avente ad oggetto: “Concorso Straordinario Per L’assegnazione Di Sedi Farmaceutiche Disponibili Per Il Privato Esercizio Della Regione Campania Bandito Con Decreto Agc Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico N. -OMISSIS- – Decadenza Dottori -OMISSIS- E -OMISSIS-”; b) di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall’assegnazione di una sede farmaceutica nel Comune di Villaricca
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale di decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica, chiedendone la sospensione cautelare. Ha sostenuto che non ricorressero i presupposti della decadenza automatica prevista dall’art. 1, comma 811, ultimo periodo, della l. n. 296/2006, poiché la sentenza penale avrebbe accertato a suo carico un danno nei confronti del Servizio sanitario nazionale pari a soli 4.500 euro, importo inferiore alla soglia di 50.000 euro. Dalla sentenza civile richiamata dal TAR risultava tuttavia che il ricorrente era stato condannato in solido, insieme agli altri imputati concorrenti, al pagamento in favore della Regione Campania dell’importo complessivo di 800.000 euro, oltre interessi, richiesto mediante ingiunzione di pagamento per complessivi 1.540.915,89 euro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, dei presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto. Ha ritenuto che l’art. 1, comma 811, della l. n. 296/2006 faccia riferimento al danno accertato dalla sentenza e non alla ripartizione interna del debito tra coobbligati solidali. La solidarietà passiva, pertanto, non riduce l’importo del danno accertato ai fini del superamento della soglia normativa. Poiché il danno complessivamente accertato era pari a 800.000 euro, risultava integrata la fattispecie di decadenza automatica. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 811, l. 296/2006
Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile
La soglia di 50.000 euro è riferita al danno accertato dalla sentenza complessivamente considerato, non alla quota interna eventualmente gravante sul singolo coobbligato solidale; il superamento della soglia integra la fattispecie di decadenza automatica.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata valutata secondo la sommaria cognizione propria della fase cautelare.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 811, ultimo periodo, della l. n. 296/2006, la soglia di 50.000 euro deve essere rapportata all’ammontare del danno accertato dalla sentenza per la condotta oggetto del procedimento, non alla quota di debito eventualmente imputabile al singolo condannato nei rapporti interni tra coobbligati solidali.
- La solidarietà passiva tra i responsabili del danno non degrada, ai fini della decadenza dall’autorizzazione o dall’assegnazione della sede farmaceutica, l’importo del danno giudizialmente accertato; quando tale importo supera 50.000 euro, ricorre il presupposto della decadenza automatica previsto dalla legge.
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