Cassazione Penale, Ordinanza n. 40151/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi sei di reclusione per aver violato i sigilli apposti dalla Polizia Municipale su un immobile di cui era proprietario-custode, in relazione a lavori edilizi abusivi. Deduceva: 1) vizio e difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato accertamento dello stato dei luoghi al momento del primo sopralluogo del gennaio 2018, che avrebbe consentito un raffronto con la situazione del giugno 2018; 3) violazione di legge nella quantificazione della pena, per asserita inosservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e non specificamente argomentate le censure sulla responsabilità e sull'elemento soggettivo, reputandole inoltre sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale era adeguata nel valorizzare la prosecuzione dei lavori dopo il nuovo sequestro/sigillo del gennaio 2018, quando l'imputato era già consapevole che il completamento delle opere era subordinato alla sanatoria degli abusi pregressi. Anche la doglianza sulla pena è stata ritenuta infondata, poiché il trattamento sanzionatorio era sorretto da motivazione congrua e non sindacabile in cassazione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disposizione incriminatrice per la violazione di sigilli; nel caso concreto è stata ritenuta integrata dalla prosecuzione dei lavori sull'immobile sottoposto a sigilli.
criteri per la determinazione della pena, che la Corte di merito avrebbe correttamente considerato con valutazione adeguata e non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre in modo generico questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi.
- La responsabilità per violazione di sigilli può essere desunta dalla prosecuzione dell'attività sull'opera o sull'immobile già sottoposto a vincolo, quando sia accertato che l'agente abbia consapevolmente continuato i lavori dopo una nuova apposizione dei sigilli.
- L'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalla consapevolezza dell'illiceità dell'opera e dalla prosecuzione delle condotte nonostante il vincolo, rendendo non decisivo l'assunto difensivo di buona fede se non sorretto da specifici elementi fattuali.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, con motivazione congrua, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e non emergano vizi logico-giuridici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40107/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40108/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40109/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40110/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40111/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40112/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →