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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10619/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un atto di cessione volontaria stipulato nel 2007 nell'ambito di una procedura espropriativa per pubblica utilità. I cedenti hanno agito per ottenere la nullità originaria o sopravvenuta della clausola che determinava l'indennizzo, chiedendo che esso fosse rideterminato secondo il pieno valore venale del bene, in applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 5-bis d.l. n. 333/1992, nonché per contrasto con il diritto dell'Unione e con la CEDU. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo esaurito il rapporto; la Corte d'appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: 1) l'erronea qualificazione della cessione volontaria come contratto di diritto privato e l'erronea applicazione dell'art. 1376 c.c., sostenendone invece la natura pubblicistica e l'inserimento nella procedura espropriativa; 2) l'erronea affermazione dell'integrale pagamento dell'indennizzo e la mancata considerazione della prova del versamento della ritenuta; 3) la mancata applicazione retroattiva della declaratoria di incostituzionalità e l'erronea ritenuta esaurizione del rapporto, oltre alla questione della prescrizione; 4) la mancata considerazione della pendenza di un'impugnativa amministrativa sulla procedura espropriativa; 5) la tardività del rilievo di nullità della clausola di indennizzo; 6) il contrasto dell'indennizzo con l'art. 1 Protocollo addizionale CEDU; 7) la riproposizione delle questioni di legittimità costituzionale e di interpretazione conforme alla CEDU e alla Carta dei diritti UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbendo tutti gli altri. Ha affermato che la cessione volontaria, inserita nella procedura espropriativa, ha natura di contratto ad oggetto pubblico e non può essere trattata come una compravendita civilistica; perciò la validità della clausola sul prezzo deve misurarsi sui parametri legali inderogabili dell'indennità di esproprio. Ha ritenuto errata la decisione d'appello che aveva reputato esaurito il rapporto per il solo fatto della stipula e dell'avvenuto pagamento, richiamando l'art. 1376 c.c. La Corte ha ribadito che la sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007 esplica effetti retroattivi sui rapporti non esauriti, con il limite dei rapporti definitivamente consolidati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché verifichi se la procedura espropriativa fosse effettivamente esaurita prima della declaratoria di incostituzionalità, applicando i criteri indicati dalla Cassazione. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 865/1971

    stabilisce in modo inderogabile il parametro legale per la determinazione del prezzo nella cessione volontaria inserita nella procedura espropriativa.

  • art. 45 d.P.R. 327/2001

    la cessione volontaria è un "atto di cessione" inserito nella procedura espropriativa e produce gli effetti del decreto di esproprio.

  • art. 23 d.P.R. 327/2001

    gli effetti traslativi sono collegati alla disciplina espropriativa prevista dalla legge speciale.

  • art. 5-bis d.l. 333/1992 conv. in L. 359/1992

    i criteri riduttivi di determinazione dell'indennità sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi e non possono più applicarsi ai rapporti non esauriti.

  • sentenza Corte cost. n. 348/2007

    la declaratoria di illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva, salvo i rapporti esauriti.

  • art. 136 Cost.

    la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 30, comma 3, L. 87/1953

    conferma l'effetto caducatorio della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale e il limite dei rapporti esauriti.

  • art. 1376 c.c.

    non è il parametro decisivo per qualificare la cessione volontaria come contratto di diritto privato; la sua applicazione è esclusa dalla natura pubblicistica dell'atto.

  • art. 39 L. 2359/1865

    richiamato come criterio del valore venale del bene quale parametro residuo per la determinazione dell'indennità/corrispettivo.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    invocato dai ricorrenti quale parametro di adeguatezza dell'indennizzo espropriativo.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in tema di tutela del diritto di proprietà.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulle prove, ma non decisivo nella ratio accolta.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel motivo sulle prove, ma non decisivo nella ratio accolta.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle prove, ma non decisivo nella ratio accolta.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa tardività e sui limiti del thema decidendum, ma assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle prove, ma assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza d'appello, ma assorbito.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per la dedotta tardività della censura sulla nullità della clausola, ma assorbito.

Massime di principio

  • La cessione volontaria inserita in una procedura espropriativa non va qualificata come ordinaria compravendita civilistica, ma come atto di diritto pubblico che produce gli effetti del decreto di esproprio e resta soggetto ai parametri legali inderogabili di determinazione dell'indennità.
  • La clausola che fissa il corrispettivo della cessione volontaria in base a criteri normativi poi dichiarati incostituzionali o comunque non più vigenti può risultare invalida e essere sostituita automaticamente dal parametro legale applicabile, senza che la sola stipula dell'atto o il pagamento esauriscano necessariamente il rapporto.
  • Le sentenze della Corte costituzionale di accoglimento hanno efficacia retroattiva nei rapporti non esauriti; il giudice di merito deve quindi verificare in concreto se il rapporto espropriativo si sia definitivamente consolidato prima della declaratoria di illegittimità, non potendo arrestarsi alla sola conclusione formale dell'atto o al pagamento dell'indennizzo.
  • Ai fini dell'operatività della declaratoria di incostituzionalità, il concetto di rapporto esaurito richiede un accertamento sostanziale e processuale complessivo, comprensivo di eventuali preclusioni, decadenze, giudicati o altri eventi consolidativi riconosciuti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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