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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21485/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un proprietario conveniva in giudizio la vicina chiedendo accertarsi l'inesistenza di una servitù di passaggio coattivo di condutture interrate gravante sul proprio fondo e la rimozione delle tubazioni. La convenuta si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asseriti pregiudizi ai propri impianti causati dalle radici di arbusti presenti nell'area. Il Tribunale respingeva la domanda attorea ritenendo menzionate nel titolo di acquisto dei danti causa di entrambe le parti servitù attive e passive; la Corte d'appello, invece, accoglieva parzialmente il gravame del proprietario attore, dichiarando l'inesistenza del diritto di servitù e ordinando la rimozione delle condutture, sul rilievo che l'atto di acquisto dei danti causa della convenuta, pur contenendo una clausola astrattamente idonea a costituire la servitù, non fosse opponibile all'attore perché non trascritto al tempo del suo acquisto, e che nel rogito di quest'ultimo non vi fosse richiamo idoneo alla servitù passiva. La soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo deduceva falsa applicazione di legge per mancata qualificazione della fattispecie come servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. anziché come servitù negoziale ex art. 1058 c.c., sostenendo che gli atti di compravendita del complesso immobiliare richiamavano lo stato di fatto e di diritto degli immobili, comprese le servitù attive e passive, e che esistevano opere visibili e permanenti (cassetta di derivazione e pozzetto di ispezione) idonee a integrare il requisito dell'apparenza; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, cioè il risarcimento del danno da parte del proprietario resistente e della sua assicurazione, che a suo dire costituiva riconoscimento della servitù; con il terzo censurava l'esclusione della disciplina condominiale, sostenendo che la situazione riguardasse un assetto più ampio tra più unità immobiliari e non una servitù tra due soli condomini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che le proprietà e gli altri diritti reali di godimento sono diritti autodeterminati e che il giudice di merito, nel qualificare i fatti, avrebbe dovuto verificare se la servitù potesse essere ricondotta allo schema della destinazione del padre di famiglia, alla luce di tutti gli elementi fattuali emersi, compresa la comune origine degli immobili, la contestualità degli acquisti, la presenza di parti comuni e delle opere materiali che potevano rendere apparente l'asservimento. Ha precisato che il requisito dell'apparenza sussiste quando vi siano opere permanenti e visibili destinate all'esercizio della servitù, individuabili anche solo occasionalmente da un punto di osservazione esterno, purché rendano manifesta la situazione di asservimento del fondo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame della possibile esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha accolto la censura limitatamente alla necessità di riqualificare la fattispecie alla luce della possibile servitù per destinazione del padre di famiglia.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato però assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'azione diretta a far dichiarare l'inesistenza della servitù e a rimuovere la turbativa del fondo.

  • art. 1058 c.c.

    Richiamato come disciplina della servitù negoziale, ritenuta dalla ricorrente erroneamente applicata dai giudici di merito.

  • art. 1062 c.c.

    Indicato quale norma potenzialmente applicabile alla servitù per destinazione del padre di famiglia, che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare.

Massime di principio

  • I diritti reali di godimento sono diritti autodeterminati: nelle relative azioni la causa petendi coincide con il diritto fatto valere, mentre il titolo costitutivo rileva ai fini probatori e non come elemento indispensabile di specificazione della domanda.
  • Il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti allegati e deve verificare d'ufficio, sulla base dell'intero quadro fattuale emerso, se una servitù possa essere ricondotta a un diverso schema costitutivo rispetto a quello prospettato dalla parte.
  • In tema di servitù per destinazione del padre di famiglia, il requisito dell'apparenza richiede opere permanenti e visibili destinate all'esercizio della servitù; è sufficiente che tali opere siano percepibili anche solo occasionalmente da un punto di osservazione esterno, purché rendano manifesta la situazione di asservimento del fondo.
  • Quando la ricostruzione fattuale evidenzi una comune origine dei fondi, la contestualità dei trasferimenti e la presenza di opere materiali compatibili con l'asservimento, il giudice deve esaminare specificamente l'ipotesi della servitù per destinazione del padre di famiglia, senza arrestarsi alla sola questione della trascrizione del titolo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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