Ordinanza n. 34/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, adottato dopo la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Bergamo che aveva rigettato la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto la condanna della Questura al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o, in subordine, per attesa occupazione. Nella fase cautelare, il ricorrente ha fatto valere la rilevanza dell'accordo privato di assunzione intervenuto con il datore di lavoro. L'amministrazione ha invece fondato il diniego sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e sulla precedente revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza di sufficienti profili di fondatezza, sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare. Ha ritenuto che il diniego apparisse legittimamente fondato sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, adempimento prescritto dall'art. 5-bis del testo unico sull'immigrazione, avente carattere pubblicistico e non sostituibile dall'accordo privato di assunzione tra straniero e datore di lavoro. Ha inoltre rilevato che il diniego era stato adottato a seguito della revoca del nulla osta e del visto di ingresso, circostanza che escludeva comunque i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un adempimento prescritto dalla legge, di carattere pubblicistico, non surrogabile da un accordo privato di assunzione.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha provveduto respingendo la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, quale adempimento pubblicistico prescritto dall'art. 5-bis d.lgs. 286/1998, non può essere surrogata dal solo accordo privato di assunzione tra lo straniero e il datore di lavoro.
- La revoca del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso esclude, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, a una sommaria valutazione, il ricorso non presenti sufficienti profili di fondatezza.
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