Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, adottato dopo la revoca del nulla osta e del visto di ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Bergamo che aveva rigettato la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto la condanna della Questura al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o, in subordine, per attesa occupazione. Nella fase cautelare, il ricorrente ha fatto valere la rilevanza dell'accordo privato di assunzione intervenuto con il datore di lavoro. L'amministrazione ha invece fondato il diniego sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e sulla precedente revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza di sufficienti profili di fondatezza, sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare. Ha ritenuto che il diniego apparisse legittimamente fondato sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, adempimento prescritto dall'art. 5-bis del testo unico sull'immigrazione, avente carattere pubblicistico e non sostituibile dall'accordo privato di assunzione tra straniero e datore di lavoro. Ha inoltre rilevato che il diniego era stato adottato a seguito della revoca del nulla osta e del visto di ingresso, circostanza che escludeva comunque i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un adempimento prescritto dalla legge, di carattere pubblicistico, non surrogabile da un accordo privato di assunzione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha provveduto respingendo la richiesta di sospensione.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, quale adempimento pubblicistico prescritto dall'art. 5-bis d.lgs. 286/1998, non può essere surrogata dal solo accordo privato di assunzione tra lo straniero e il datore di lavoro.
  • La revoca del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso esclude, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, a una sommaria valutazione, il ricorso non presenti sufficienti profili di fondatezza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.