Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29557/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sutera ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo (giudice dell'esecuzione) del 02/02/2024 che ha rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena e di modifica della data di fine pena. Il ricorrente chiedeva che dalla pena inflitta con la sentenza n. 4203/2021 (anni 19 e mesi 4, poi eseguita in misura di anni 14 e mesi 8) fossero detratte, per fungibilità, le precedenti carcerazioni già scontate in relazione a due condanne anteriori per lo stesso reato (art. 416-bis), sostenendo che parte del nuovo reato era stata commessa mentre era ancora detenuto, e quindi sussisteva la permanenza nel reato e la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione operato in cognizione non comporta automaticamente che i periodi di pena residui siano compensati con carcerazioni pregresse subite per reati anteriori: ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. (in particolare comma 4), si computano in fungibilità solo le carcerazioni sofferte dopo la commissione del reato o quelle divenute sine titulo (ad es. per revoca della condanna o amnistia/indulto). Poiché le pene pregresse erano state espiate prima della commissione del reato più grave e non risultavano divenute sine titulo, il PM ha correttamente limitato l'esecuzione alla porzione di pena relativa al reato base e il giudice dell'esecuzione ha legittimamente respinto l'istanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    L'art. 657 disciplina il computo delle pene in caso di continuazione in sede esecutiva: vanno computate in fungibilità le carcerazioni "sine titulo" successive alla commissione del reato; il comma 4 impedisce il computo di detenzioni già scontate se erano anteriori alla commissione dell'ultimo reato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Nomen iuris del reato per cui sono state emesse le condanne; la valutazione della continuazione tra più condanne per 416-bis è stata effettuata in sede di merito, ma i suoi effetti in esecuzione sono limitati dalle norme di cui all'art. 657.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul cumulo/concorsualità delle pene; citata nel contesto dell'unificazione delle pene in sede di cognizione, ma la sua applicazione sostanziale in sede esecutiva non consente automaticamente la fungibilità delle carcerazioni pregresse.

  • art. 671, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in ordine alla soglia per determinati effetti esecutivi; la Corte non ha ritenuto applicabile una detrazione delle carcerazioni pregresse alla luce di quanto previsto dall'art. 657.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per una presunta violazione relativa alla determinazione della pena; la Corte di cassazione non ha riscontrato profili CEDU tali da giustificare la modifica dell'esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorso manifestamente infondato, applicata dalla Corte per i costi del procedimento esecutivo.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023 (Rv. 284435 - 01)

    Precisa che il riconoscimento della continuazione in cognizione non determina automaticamente che la differenza residua tra cumulo materiale e pena continuata sia imputabile alla pena da eseguire, a causa del divieto operante in sede esecutiva (art. 657).

Massime di principio

  • In sede esecutiva è essenziale distinguere tra il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione e gli effetti di tale riconoscimento sul residuo della pena: il riconoscimento della continuazione non consente automaticamente di compensare con carcerazioni pregresse la pena residua da eseguire.
  • Ai fini del computo in fungibilità, rileva la data di commissione dell'ultimo (più grave) reato rispetto ai periodi di carcerazione: le detenzioni subite prima della commissione del reato più grave non sono computabili se non sono divenute "sine titulo" (es. per revoca, amnistia o indulto).
  • Per ottenere la detrazione di periodi di carcerazione in esecuzione è necessario provare che tali periodi siano stati scontati dopo la commissione del reato da eseguire o che le relative condanne siano poi divenute prive di titolo (sine titulo). Documentazione probatoria (certificati del casellario, ordini di esecuzione, date di convalida/fermo) è cruciale.
  • La determinazione della data di inizio del reato più grave e la prova dello stato di detenzione nelle relative date sono fattori decisivi: errori o omissioni su questi punti rendono difficile ottenere la rideterminazione della pena in esecuzione.
  • In fase di esecuzione, le richieste di rideterminazione della pena dovrebbero essere basate su elementi processuali nuovi o valutazioni sulla natura "sine titulo" delle pene pregresse; non basta la mera esistenza di un riconoscimento di continuazione in sede di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.