Cassazione Penale, Sentenza n. 786/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rotondi è stata condannata dal Tribunale di Genova il 28/04/2021 a €2.000,00 di ammenda per violazione dell'art. 90, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 (mancata nomina del coordinatore della sicurezza in cantiere, fatto accertato l'11/09/2017). In cassazione ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che al primo sopralluogo era inconsapevole della violazione, che i lavori erano poi stati ultimati e che la valutazione del Tribunale avrebbe penalizzato un comportamento posteriore alla realizzazione del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che ha escluso la particolare tenuità del fatto perché la ricorrente, dopo la verifica in cantiere, non ha nominato il coordinatore ma ha atteso la convocazione della P.G., fino a conclusione dei lavori. La Corte ha inoltre osservato che l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale implica, anche implicitamente, l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità; e ha chiarito che il riconoscimento di attenuanti generiche non contraddice il diniego della particolare tenuità, essendo i relativi parametri diversi (soggettivi per le attenuanti generiche, oggettivi per l'art. 131-bis).
Norme richiamate
d.lgs. n. 81/2008, art. 90, comma 4
La norma sanziona la mancata adozione delle misure previste per la sicurezza nei cantieri, tra cui la nomina del coordinatore; il fatto contestato è la mancata nomina, accertata in data 11/09/2017.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la sussistenza di parametri oggettivi (pena edittale contenuta, modalità della condotta e esiguità del danno). Se la pena è stata determinata in misura superiore al minimo edittale e motivata, ciò può comportare l'esclusione della possibilità di riconoscere la particolare tenuità.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015, Lembo; Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020)
La giurisprudenza afferma che una sentenza di condanna con motivazione specifica per una pena superiore al minimo edittale esclude, di regola, la successiva dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità e che i parametri per le attenuanti generiche sono diversi e compatibili con il diniego della tenuità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) va valutata principalmente secondo parametri oggettivi: entità dell'offesa, modalità della condotta e pena edittale applicabile; una pena superiormente motivata al minimo rende improbabile il riconoscimento della tenuità.
- La consapevolezza o l'ignoranza dell'illecito al momento del primo sopralluogo attengono alla responsabilità soggettiva e non costituiscono di per sé elemento sufficiente per la particolare tenuità del fatto.
- Il comportamento successivo del responsabile (es. omissione di misure correttive fino alla conclusione dei lavori) può escludere la sussistenza di fatto di particolare tenuità.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche può coesistere con il diniego della particolare tenuità, poiché le attenuanti valutano profili soggettivi mentre l'art. 131-bis si concentra su elementi oggettivi della fattispecie.
- L'irrogazione di una pena motivata in misura superiore al minimo edittale costituisce un forte indicatore, anche implicito, dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →