Cassazione Penale, Ordinanza n. 30090/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna dell'imputato per la contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, per il porto senza giustificato motivo di due coltelli. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità; dall'altro, contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la valutazione di non lieve entità fosse illogica o comunque incompatibile con il beneficio richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifico il motivo sul mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, osservando che la Corte territoriale aveva escluso l'attenuante con una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'imputato, in linea con la giurisprudenza consolidata in materia di armi. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, richiamando il principio secondo cui il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisce la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p., essendo incompatibile ritenere contemporaneamente il fatto non lieve e particolarmente tenue. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
porto, senza giustificato motivo, di due coltelli
Per la configurabilità del caso di lieve entità occorre valutare non solo le dimensioni dello strumento, ma anche le modalità del fatto e la personalità dell'agente, potendo tali elementi attribuire al porto ingiustificato un particolare significato.
La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia già escluso la lieve entità del fatto sulla base di una valutazione complessiva incompatibile con un giudizio di tenue offensività.
art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Il fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva che consideri anche le modalità della condotta e la personalità del reo, oltre alle dimensioni dell'arma o dello strumento atto ad offendere.
Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende segue alla declaratoria di inammissibilità per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di porto di armi o strumenti atti ad offendere, la lieve entità del fatto non dipende solo dalle dimensioni dell'oggetto, ma richiede una valutazione complessiva delle modalità concrete della condotta e della personalità dell'agente.
- Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità preclude, di regola, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., quando i presupposti valutativi siano incompatibili tra loro.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile se è generica e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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