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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15731/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Più soggetti avevano affidato nel tempo somme di denaro a un soggetto operante tramite una società incaricata dalla compagnia di assicurazioni di stipulare contratti di investimento. Il soggetto aveva trattenuto per sé le somme senza investirle per conto dei clienti. Scoperta l'appropriazione, la compagnia aveva revocato il rapporto. Gli investitori agirono in giudizio contro il soggetto che aveva incassato le somme, contro la società di appartenenza e contro la compagnia di assicurazioni, chiedendo la restituzione delle somme e il risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2049 c.c., oltre a interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno. In appello, la responsabilità della compagnia era stata sostanzialmente confermata, ma era stata esclusa la rivalutazione monetaria e il maggior danno, sul presupposto che si trattasse di debito restitutorio di valuta e che non fosse provato un danno ulteriore ex art. 1224 c.c. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2043, 1219, 2049, 2056 c.c. e art. 185 c.p., sostenendo che il debito della compagnia derivasse da illecito extracontrattuale ed fosse debito di valore, non di valuta, con conseguente spettanza della rivalutazione fino alla sentenza; 2) violazione degli artt. 2043, 1224, 2056 c.c., censurando il mancato riconoscimento del maggior danno da ritardo nell'adempimento; 3) insufficiente motivazione, da ritenersi assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la responsabilità della compagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c. abbia fonte in un fatto illecito e generi un'obbligazione di valore, con rivalutazione monetaria dovuta fino alla sentenza, momento dal quale il debito si converte in debito di valuta. Ha rigettato il secondo motivo, chiarendo che il maggior danno ex art. 1224 c.c. non è configurabile per un debito di valore; tuttavia, per il risarcimento da fatto illecito, il pregiudizio da ritardata disponibilità della somma può essere liquidato con gli interessi, da calcolarsi secondo il criterio degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto la domanda di rivalutazione monetaria nei limiti coerenti con il principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale norma generale dell'illecito aquiliano, utile a qualificare la fonte del debito risarcitorio come fatto illecito

  • art. 1219 c.c.

    citato nel primo motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria nel testo

  • art. 2049 c.c.

    la responsabilità del preponente per il fatto del preposto è qualificata come responsabilità da fatto illecito, con conseguente obbligazione di valore verso il danneggiato

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la disciplina del risarcimento del danno da illecito e per la conseguente applicazione dei criteri risarcitori

  • art. 185 c.p.

    citato in relazione al fatto costituente reato e al collegamento tra illecito penale e responsabilità civile

  • art. 1224 c.c.

    il maggior danno da ritardo è escluso quando il debito non è di valuta; la norma non si applica alla fattispecie in quanto il debito della compagnia è qualificato come debito di valore

Massime di principio

  • La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del preposto genera, verso il danneggiato, un'obbligazione di valore e non di valuta.
  • Quando il credito risarcitorio deriva da fatto illecito, la rivalutazione monetaria spetta fino alla sentenza di liquidazione; da quel momento il debito si converte in debito di valuta.
  • Il maggior danno ex art. 1224 c.c. è istituto proprio delle obbligazioni di valuta e non può essere invocato per un debito di valore da fatto illecito.
  • Nel risarcimento del danno da illecito, il pregiudizio da ritardata disponibilità della somma può essere liquidato mediante interessi compensativi calcolati sulla somma progressivamente rivalutata, secondo il criterio dell'anno per anno o dell'indice medio.
  • La qualificazione dell'obbligazione come restitutoria o risarcitoria dipende dalla fonte sostanziale del debito: se la condanna del preponente discende dall'imputazione di un illecito altrui, il titolo è extracontrattuale e non meramente restitutorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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