Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28062/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La vicenda trae origine da un avviso di intimazione relativo a IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2005. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente. In appello, la commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione della contribuente e rigettato quella dell'ente della riscossione, ritenendo maturata la prescrizione sia per interessi e sanzioni sia per il tributo erariale, applicando il termine quinquennale. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo che l'eccezione di prescrizione del credito erariale era stata sollevata per la prima volta in appello e doveva quindi essere dichiarata inammissibile; secondo, contestando l'applicazione della prescrizione quinquennale al credito per tributo erariale, sostenendo che dovesse invece applicarsi il termine ordinario decennale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, affermando che l'eccezione di prescrizione, non essendo rilevabile d'ufficio, non può essere proposta per la prima volta in appello e va dichiarata inammissibile ex art. 345, comma 2, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, comunque, sarebbe infondato, perché i crediti erariali per IVA, IRPEF, IRES e IRAP si prescrivono, in mancanza di una diversa previsione, nel termine ordinario decennale e non in quello quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    "si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio"

    In appello non possono essere introdotte per la prima volta eccezioni non rilevabili d'ufficio; l'eccezione di prescrizione tardivamente proposta deve essere dichiarata inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione semplificata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente discussa; non rileva come ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel processo civile, l'eccezione di prescrizione che non sia rilevabile d'ufficio è soggetta al divieto di nova in appello e, se proposta per la prima volta in secondo grado, deve essere dichiarata inammissibile.
  • Per i crediti erariali relativi a IVA, IRPEF, IRES e IRAP, in assenza di una specifica previsione legislativa che disponga diversamente, opera il termine ordinario di prescrizione decennale e non quello quinquennale.
  • La qualificazione del credito fiscale come prestazione periodica non può essere desunta dalla mera annualità del presupposto d'imposta, poiché la ricorrenza del tributo va valutata in relazione a ciascun anno d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.