Cassazione Civile, Ordinanza n. 28062/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La vicenda trae origine da un avviso di intimazione relativo a IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2005. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente. In appello, la commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione della contribuente e rigettato quella dell'ente della riscossione, ritenendo maturata la prescrizione sia per interessi e sanzioni sia per il tributo erariale, applicando il termine quinquennale. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo che l'eccezione di prescrizione del credito erariale era stata sollevata per la prima volta in appello e doveva quindi essere dichiarata inammissibile; secondo, contestando l'applicazione della prescrizione quinquennale al credito per tributo erariale, sostenendo che dovesse invece applicarsi il termine ordinario decennale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, affermando che l'eccezione di prescrizione, non essendo rilevabile d'ufficio, non può essere proposta per la prima volta in appello e va dichiarata inammissibile ex art. 345, comma 2, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, comunque, sarebbe infondato, perché i crediti erariali per IVA, IRPEF, IRES e IRAP si prescrivono, in mancanza di una diversa previsione, nel termine ordinario decennale e non in quello quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio"
In appello non possono essere introdotte per la prima volta eccezioni non rilevabili d'ufficio; l'eccezione di prescrizione tardivamente proposta deve essere dichiarata inammissibile.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione semplificata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Non espressamente discussa; non rileva come ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel processo civile, l'eccezione di prescrizione che non sia rilevabile d'ufficio è soggetta al divieto di nova in appello e, se proposta per la prima volta in secondo grado, deve essere dichiarata inammissibile.
- Per i crediti erariali relativi a IVA, IRPEF, IRES e IRAP, in assenza di una specifica previsione legislativa che disponga diversamente, opera il termine ordinario di prescrizione decennale e non quello quinquennale.
- La qualificazione del credito fiscale come prestazione periodica non può essere desunta dalla mera annualità del presupposto d'imposta, poiché la ricorrenza del tributo va valutata in relazione a ciascun anno d'imposta.
Come è indicizzato
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