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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05579/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato la determinazione della pena per il residuo reato satellite e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo investisse solo la dosimetria della pena e non si confrontasse adeguatamente con la motivazione di merito, reputata logica, congrua e corretta in diritto; ha inoltre osservato che il rigetto del trattamento sanzionatorio attenuato può implicare il diniego delle attenuanti generiche quando sorretto da ragioni omogenee.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen

    In caso di ricorso inammissibile, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per affermare che la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    Norma implicitamente richiamata in tema di valutazione della gravità del fatto e dosimetria della pena, desumibile dal riferimento alla motivazione sulla pena e alle circostanze del fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano in una mera contestazione del trattamento sanzionatorio, quando la motivazione del giudice di merito sulla determinazione della pena sia sufficiente, non illogica e conforme a diritto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche implicitamente quando il giudice spieghi in modo adeguato il rigetto di analoghe richieste di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondate sui medesimi elementi valutativi.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, manifestamente illogica o giuridicamente erronea; non è invece sufficiente una diversa lettura delle circostanze valorizzate dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa del ricorrente nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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