Cassazione Penale, Ordinanza n. 00271/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di estorsione e lesioni personali. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti: ha contestato che la condotta fosse finalizzata a ottenere denaro con minacce e violenza, e ha lamentato che il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri esterni. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione sul punto fosse carente o non corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e adeguata nel valorizzare il nesso tra la violenza esercitata e la richiesta di denaro, la mancanza di una plausibile versione alternativa e i riscontri alle dichiarazioni della persona offesa. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto parimenti non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche dava conto dei numerosi precedenti penali e del fatto che il modesto profitto economico era già stato considerato mediante l'attenuante specifica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice dell'estorsione oggetto di contestazione e di conferma della responsabilità
richiamato come norma incriminatrice delle lesioni personali oggetto di contestazione e di conferma della responsabilità
richiamato implicitamente come disciplina delle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali e della valutazione già effettuata sul modesto profitto
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso
evocato in via implicita per il limite del sindacato di legittimità, non potendo la Cassazione procedere a una rivalutazione del merito
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
richiamata per il principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica, completa e non manifestamente illogica.
- La violenza o la minaccia sono valorizzabili come elementi dell'estorsione quando la motivazione di merito evidenzi un collegamento coerente tra la condotta aggressiva e la finalità di costringere la vittima alla dazione o promessa di denaro o altra utilità.
- La versione alternativa dell'imputato può essere disattesa quando non trovi riscontro negli atti e non offra una spiegazione plausibile della condotta contestata, potendo il giudice fondare il convincimento anche sulle dichiarazioni della persona offesa se confermate da riscontri esterni.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, specie quando il giudice valorizzi precedenti penali e circostanze già considerate nella determinazione del trattamento sanzionatorio o dell'attenuante specifica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →