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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21334/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda degli eredi di un soggetto deceduto di ottenere dalla banca la restituzione di somme che si assumevano depositate dal de cuius presso l'istituto in relazione a due libretti/rapporti di deposito a risparmio. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda nei limiti di euro 903.000,00. La corte d'appello aveva respinto l'appello principale della banca, ritenendo che i versamenti documentati dalle ricevute, unitamente alla dichiarazione della banca circa l'avvenuta estinzione dei libretti, fossero sufficienti a provare l'esistenza del deposito bancario e l'obbligazione restitutoria; aveva inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dalla richiesta di restituzione del cliente. In accoglimento dell'appello incidentale degli attori aveva poi aumentato la condanna di ulteriori euro 800,00, anticipato la decorrenza degli interessi alla prima richiesta rivolta alla banca e rideterminato le spese. La banca ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1834 e 1835 c.c., assumendo che il mero versamento di somme in banca non prova di per sé il contratto di deposito bancario né la riferibilità del rapporto al de cuius; 2) violazione degli artt. 1834, 1835, 2697, 2730 e 2735 c.c., contestando che la dichiarazione resa dalla banca fuori dal processo a un terzo potesse valere come confessione o prova del diritto degli attori e sostenendo che mancava comunque la prova dei fatti costitutivi della pretesa; 3) violazione degli artt. 1834, 2934 e 2943 c.c., censurando il dies a quo della prescrizione individuato nella richiesta di restituzione. Gli eredi resistono e propongono a loro volta ricorso incidentale sulla decorrenza degli interessi e sulle spese, ma tale ricorso viene dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione anche per le spese. La Corte afferma che il semplice versamento di somme presso una banca non basta, da solo, a dimostrare il contratto di deposito bancario e il diritto alla restituzione: occorre provare anche il titolo del versamento e la riferibilità del rapporto al soggetto che si assume depositante. Aggiunge che la dichiarazione della banca sull'estinzione dei libretti non costituisce confessione con efficacia di prova legale, perché resa a un terzo e avente contenuto non univocamente confessorio; non può quindi dispensare gli attori dall'onere della prova. La Corte invece conferma il principio secondo cui, nel deposito bancario, la prescrizione del diritto alla restituzione non decorre prima della richiesta del cliente, salvo termine convenzionale di scadenza.

Norme richiamate

  • art. 1834 c.c.

    Il versamento in banca è atto esecutivo di un rapporto preesistente o contestualmente costituito, ma non prova da solo l'esistenza del deposito bancario né fonda automaticamente l'obbligo restitutorio.

  • art. 1835 c.c.

    Il libretto di deposito è il principale mezzo di documentazione del rapporto, ma non esaurisce i mezzi di prova dell'esistenza e del contenuto del deposito.

  • art. 2697 c.c.

    Restano a carico dell'attore la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, inclusa l'instaurazione del rapporto contrattuale e la sua riferibilità al depositante.

  • art. 2730 c.c.

    La dichiarazione della banca non integra confessione quando contiene fatti favorevoli al dichiarante e non è resa alla controparte con i requisiti della prova legale.

  • art. 2735 c.c.

    La dichiarazione resa a un terzo fuori dal processo non ha valore di confessione giudiziale e può essere solo liberamente apprezzata dal giudice.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione del diritto alla restituzione del deposito bancario.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza e interruzione della prescrizione del diritto alla restituzione del deposito bancario.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per la decorrenza degli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di liquidazione delle spese processuali.

  • art. 6 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di liquidazione delle spese processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.

Massime di principio

  • Nel deposito bancario, il mero versamento di una somma presso l'istituto non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto: occorre provare anche il titolo giuridico del versamento e il rapporto bancario cui esso si riferisce.
  • L'onere di provare il credito alla restituzione grava sul depositante o sui suoi aventi causa, i quali devono dimostrare non solo l'avvenuto versamento, ma anche la conclusione del rapporto di deposito e la sua riferibilità al soggetto che agisce.
  • Una dichiarazione stragiudiziale resa dalla banca a un terzo e contenente anche fatti favorevoli al dichiarante non integra confessione con efficacia di prova legale, ma costituisce elemento liberamente valutabile e non idoneo, da solo, a sostituire la prova dei fatti costitutivi del diritto.
  • Il libretto di deposito è un mezzo documentale tipico e importante del rapporto, ma la sua mancanza non esclude in assoluto la prova del deposito mediante altri elementi.
  • Nel deposito bancario, salvo termine convenzionale di scadenza, la prescrizione del diritto alla restituzione inizia a decorrere solo dalla richiesta di restituzione del cliente, perché solo da quel momento il credito diviene esigibile.

Come è indicizzato

MaterieDeposito bancarioInadempimentoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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