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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26793/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di La Spezia che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo promossa dalla Penelope SPV S.r.l. per il riconoscimento del grado ipotecario su un credito di Euro 941.730,95 ritenuto rimborso di un finanziamento fondiario (contratto del 16/8/2007). Il Tribunale aveva escluso la qualificazione come finanziamento fondiario perché l'importo superava il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 e dalla delibera CICR del 22/4/1995 (divergenze nelle stime del valore degli immobili), e aveva altresì escluso la qualificazione come mutuo ipotecario ritenendo che il contratto prevedesse erogazioni a tranche e non la consegna immediata della somma. La ricorrente contestava la nullità o inefficacia della decisione, sostenendo che il superamento del limite non determina la nullità del contratto e che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato eventuali forme di mutuo consensuale o la possibilità di conversione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma secondo, del d.lgs. n. 385/1993 non comporta la nullità del contratto di finanziamento fondiario. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di La Spezia in diversa composizione per nuovo esame, assorbendo gli ulteriori motivi. La Corte ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 16/11/2022, n.33719) secondo cui il limite di finanziabilità è elemento meramente specificativo/prudenziale e non requisito essenziale del contenuto negoziale; eventuali violazioni sono rilevanti sotto il profilo della vigilanza o di responsabilità amministrativa della banca ma non producono la nullità del negozio né l'automatica perdita del grado ipotecario.

Norme richiamate

  • d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - art. 38

    «concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili» (comma primo) e limite di finanziabilità fissato dall'Autorità di vigilanza (comma secondo)

    La Corte ha interpretato il comma secondo come norma di vigilanza/prudenziale non imperativa: il limite di finanziabilità è elemento specificativo/integrativo e la sua violazione non determina la nullità del contratto.

  • Delibera CICR 22 aprile 1995

    limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili o del costo delle opere

    La delibera individua parametri prudenziali (80%) per la determinazione del massimo finanziabile; la Corte la considera parte della disciplina di vigilanza e non fonte di nullità contrattuale automatica.

  • d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - art. 39

    Riferimento normativo al riconoscimento del grado ipotecario nei procedimenti concorsuali; la valutazione del riconoscimento deve tener conto del principio che il superamento del limite di finanziabilità non annulla il contratto.

  • Codice civile - art. 1418

    Invocato dalla ricorrente come base per la nullità; la Corte però ha escluso che la violazione del limite di finanziabilità comporti nullità ai sensi dell'art. 1418, ritenendo la norma di vigilanza non imperativa in senso tale da rendere nullo il negozio.

  • Codice civile - art. 1424

    Richiamato nei motivi relativi alla conversione e all'interpretazione della volontà delle parti; la Corte ha ritenuto assorbiti tali profili dalla decisione sul primo motivo.

  • Codice di procedura civile - art. 112

    Riferito con riguardo ai vizi della motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha comunque deciso sul fondamento di merito (primo motivo) e ha cassato il decreto.

  • Codice di procedura civile - art. 132, comma secondo, n. 4

    Invocato per dedurre nullità per apparenza e contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo fondante e ha assorbito gli altri.

  • Costituzione - art. 111

    Richiamato in relazione al diritto al giudice terzo e alla motivazione; la questione è stata comunque risolta sul punto sostanziale del superamento del limite di finanziabilità.

  • d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - art. 117, comma ottavo

    Citato nella distinzione tra poteri di vigilanza tipizzatori e norme poste a tutela del contraente debole; la Corte ha richiamato tale norma per escludere che il limite di finanziabilità sia un elemento essenziale del contenuto negoziale.

Massime di principio

  • Il superamento del limite di finanziabilità fissato dall'Autorità di vigilanza (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 e delibera CICR) non comporta automaticamente la nullità del contratto di mutuo/finanziamento: si tratta di una regola di vigilanza prudenziale, non di un requisito essenziale del negozio.
  • La violazione di limiti prudenziali può avere conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa o di vigilanza della banca, ma non determina di per sé la perdita del grado ipotecario né l'anatocismo della garanzia nei confronti dei terzi o del fallimento.
  • In caso di contratto atipico o di erogazioni a tranche, occorre valutare caso per caso la natura effettiva dell'operazione (mutuo, mutuo a scopo, finanziamento fondiario, ecc.) e la volontà delle parti; l'eventuale conversione in altra fattispecie è possibile solo se ne ricorrono i presupposti e deve essere accertata in sede di merito.
  • Le valutazioni sul valore degli immobili e la documentazione precontrattuale e contrattuale relative alla determinazione del massimo finanziabile sono rilevanti per l'accertamento delle posizioni soggettive, ma discrepanze nelle stime non determinano automaticamente l'invalidità del contratto.
  • Nei procedimenti concorsuali il riconoscimento del grado ipotecario richiede un esame non soltanto formale del rispetto dei limiti prudenziali, ma anche della natura e della sostanza dell'accordo; il giudice deve motivare adeguatamente prima di escludere gli effetti tipici di un finanziamento fondiario.

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