Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento per euro 1.923,65 fondata su quattro cartelle esattoriali. Il contribuente contestava, in via principale, la regolarità della notificazione delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti, nonché varie questioni inerenti alla decadenza del Comune dal potere impositivo, all’inesistenza del ruolo e ai vizi dell’iscrizione a ruolo. In primo grado la CTP accoglieva solo in parte il ricorso, annullando l’intimazione di pagamento ma non gli atti presupposti. In appello il contribuente censurava anche la produzione documentale della riscossione, la mancata chiamata in causa dell’ente creditore ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 112/1999 e l’asserita mancanza di prova della sottoscrizione/validazione del ruolo. Nel ricorso per cassazione proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c. per l’ammissibilità in appello di documenti nuovi; (2) violazione dell’art. 39 d.lgs. 112/1999 e dell’art. 2697 c.c. per non avere la CTR ritenuto necessaria la chiamata in causa dell’ente creditore; (3) violazione degli artt. 12, comma 4, d.P.R. 600/1973 e 115 c.p.c. per l’omessa prova della sottoscrizione/validazione del ruolo e della relativa delega.
La decisione
La Corte non esamina nel merito le tre censure perché accoglie la sopravvenuta eccezione del contribuente relativa allo stralcio dei debiti fino a mille euro. Ritiene che la pretesa tributaria dedotta in giudizio rientri, per natura, importo e arco temporale, nell’ambito applicativo della disciplina di annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Per tale ragione dichiara cessata la materia del contendere. Non provvede sulle spese, in ragione della mancata costituzione della società di riscossione.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario
richiamato come parametro della censura sull’ammissibilità di nuovi documenti in appello
invocato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla notifica degli atti e sulla validazione del ruolo
richiamato con riferimento all’onere dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore
art. 12, comma 4, d.P.R. 600/1973
richiamato con riferimento alla sottoscrizione/validazione del ruolo esattoriale
richiamato come parametro della doglianza sulla prova della validità del ruolo
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del ricorrente
art. 4 d.l. 118/2019 convertito dalla L. 136/2018
"Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010"
la Corte lo interpreta come disposizione di annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo previsto
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, sopravviene una disciplina di stralcio automatico che investe il debito oggetto della lite, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- Ai fini dell’applicazione dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, rilevano i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, purché la pretesa rientri per importo e arco temporale nell’ambito della norma.
- Nel processo tributario la questione dell’ammissibilità di documenti prodotti in appello e quella della ripartizione dell’onere probatorio possono essere assorbite da una causa sopravvenuta di cessazione della materia del contendere.
- In mancanza di costituzione dell’agente della riscossione, non vi è luogo alla regolazione delle spese di lite, secondo quanto statuito nella decisione in esame.
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