Cassazione Penale, Sentenza n. 15142/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/05/2024: Muraglia censura la ritenuta sussistenza degli elementi del reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), contestando la ricostruzione che avrebbe attribuito intento fraudolento alla redazione del bilancio di liquidazione del febbraio 2016; Sangiuolo deduce di essere stato erroneamente qualificato amministratore di fatto e socio occulto sulla base di mere operazioni di finanziamento, chiedendo il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.. Entrambi fondano i ricorsi su vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) (violazione/erronea applicazione della legge penale) ed e) (mancanza o manifesta illogicità della motivazione) c.p.p., sostenendo carenze nella valutazione probatoria e travisamento dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti. Per Sangiuolo è stata rigettata la richiesta di proscioglimento ex art. 129 comma 2 c.p.p.: la causa di estinzione invocata (eventuale estinzione del reato) non emerge dagli atti in modo tale da rendere superflua ogni attività istruttoria; la motivazione della corte di merito, che ha evidenziato numerosi elementi sintomatici per qualificare Sangiuolo come amministratore di fatto (finanziamenti, fidejussioni, rapporti con fornitori, documenti sequestrati, estensione del fallimento quale socio occulto, condanna non definitiva per incendio), è congrua e insindacabile in Cassazione. Anche il ricorso di Muraglia è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza: non è consentita in sede di legittimità una rinnovata valutazione del materiale probatorio né la semplice riproposizione di censure già disattese in appello; la Corte richiama la distinzione tra falso in bilancio e bancarotta fraudolenta impropria (quest'ultima può configurarsi autonomamente quando il fatto antecedente sia qualificato dalla successiva dichiarazione di fallimento). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, non escludendosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, al versamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Nulla è liquidato a favore della parte civile fallimentare che non aveva richiesto specifiche rifusioni.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. b) ed e)
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Riguarda le censure per violazione o errata applicazione della legge penale (lett. b) e per mancata o manifesta illogicità della motivazione (lett. e). La Corte ricorda che l'erronea applicazione va distinta da vizi di motivazione e che questi ultimi non possono essere invocati in Cassazione per ottenere una diversa rivalutazione del fatto quando siano questioni di merito.
art. 129 cod. proc. pen. comma 2
art. 129 comma secondo cod. proc. pen.
Il proscioglimento per causa di estinzione del reato può essere pronunciato solo quando la circostanza estintiva emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile (percezione 'ictu oculi'), cioè senza necessità di ulteriori accertamenti.
Norma sul reato di false comunicazioni sociali: reato di pericolo a tutela della correttezza dei bilanci. Nel caso concreto è stato valutato se la falsità contabile potesse integrare gli elementi del reato o essere assorbita nella fattispecie più ampia di bancarotta fraudolenta impropria.
art. 223 r.d. n. 267/1942 comma 2 n. 1
art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42
Riferimento alla bancarotta fraudolenta impropria: la falsificazione di scritture o di documenti contabili può essere ricondotta a questa fattispecie quando sia integrata dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento che qualifica autonomamente i fatti anteriori.
Definizione e disciplina dell'amministratore di fatto: la qualifica presuppone esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, valutazione essenzialmente di fatto e pertinente a sussidi sintomatici (rapporti con fornitori, dipendenti, decisioni gestorie).
art. 40 comma 2 cod. pen.
Principio secondo cui l'amministratore di fatto, se ne sussistono presupposti, è soggetto agli stessi doveri dell'amministratore di diritto e può rispondere anche per inazione colpevole rispetto a comportamenti addebitabili all'organo di gestione.
Richiamata a confronto: a differenza dell'art. 2621 (reato di pericolo), l'art. 2622 riguarda false comunicazioni sociali in forma aggravata e ha diversa struttura; la Corte sottolinea che l'art. 2621 è un reato di pericolo.
art. 12 legge cambiaria R.d. n.1669/1933 comma 2
art. 12, comma 2 legge cambiaria - R.d. n.1669/1933
Citato per spiegare come l'assunzione di obbligazioni in nome e per conto del commerciante comprenda anche l'obbligazione cambiaria, a giustificazione della frequente corrispondenza tra chi presta garanzie personali e il ruolo di amministratore/titolare.
Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del procedimento e potenziale irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende ove sussistano profili di colpa nel ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito dei fatti: i motivi devono essere specifici e non una pedissequa riproposizione delle censure già disattese in appello; la genericità è causa di inammissibilità.
- La declaratoria di proscioglimento ex art. 129 comma 2 c.p.p. è assai restrittiva: va applicata solo quando la causa di estinzione emerge in modo evidente dagli atti senza bisogno di ulteriori accertamenti ('ictu oculi').
- La qualifica di amministratore di fatto si fonda su elementi di continuità e significatività dell'ingerenza gestionale (finanziamenti continuativi, fidejussioni, rapporti diretti con fornitori, documenti e comportamenti operativi): tali elementi sono valutazioni di fatto difficilmente sindacabili in Cassazione se sorretti da motivazione congrua.
- Quando false comunicazioni sociali precedono e concorrono alla dichiarazione di fallimento, la condotta può essere ricondotta alla bancarotta fraudolenta impropria: il fallimento può qualificare autonomamente fatti anteriori (principio di specialità/consunzione va applicato con attenzione).
- Nelle impugnazioni per violazione di legge (art. 606 lett. b)) occorre mostrare che vi sia stata erronea interpretazione o applicazione della norma; non è sufficiente contestare la ricostruzione fattuale del giudice del merito.
- La condanna alle spese e l'eventuale somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) sono conseguenze frequenti per ricorsi inammissibili o formulati con colpa nella scelta dei motivi.
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