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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21817/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza finalizzata alla restituzione/parziale revoca della confisca dell'immobile sito in San Luca. La controversia verteva soprattutto sulla qualificazione dello strumento giuridico utilizzato (revoca ex art.7 legge 1423/1956 / art.28 d.lgs.159/2011 vs incidente di esecuzione ex art.666 c.p.p.) e sulla valutazione tecnico-economica delle diverse unità immobiliari (presunta "accessione invertita" delle due sovrastanti piani I e II realizzati con proventi illeciti e la loro eventuale preponderanza e inscindibilità rispetto al seminterrato e piano terra di provata provenienza lecita). I ricorrenti sostenevano che fosse stata erroneamente negata la rilevanza di una consulenza tecnica depositata in sede esecutiva che, a loro dire, costituiva prova nuova o comunque idonea a dimostrare la separabilità e il valore autonomo delle unità immobiliari.

La decisione

La Corte ha distinto le posizioni: per Francesco Strangio e Maria Mammoliti (che avevano partecipato al giudizio di merito) i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i partecipanti al merito non possono invocare l'incidente di esecuzione per rimettere in discussione fatti già esaminati; dovevano invece utilizzare l'istanza di revoca nei limiti di legge, e comunque gli elementi prodotti non erano nuovi o decisivi. Per contro, in favore delle tre figlie (Elisabetta, Daniela e Paola Caterina), che non avevano partecipato al giudizio di merito, la Corte ha ritenuto che l'istanza andasse qualificata come incidente di esecuzione e che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi adeguatamente su tale istanza: pertanto ha annullato il decreto impugnato solo con riguardo a queste tre ricorrenti e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. I coniugi Strangio-Mammoliti sono stati condannati alle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Lo strumento dell'incidente di esecuzione (art.666) è utilizzabile dal terzo che non abbia partecipato al processo di merito per ottenere la restituzione di beni; non è disponibile per chi ha già partecipato al giudizio di prevenzione

  • legge 27.12.1956 n. 1423 art. 7

    Normativa previgente sulla revoca delle misure di prevenzione applicabile ratione temporis ai fatti anteriori al d.lgs. 159/2011; disciplina le condizioni per la revoca "ex tunc" delle misure patrimoniali

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 art. 28

    Disciplina la revoca della confisca definitiva e pone limiti alla reiniziativa di fatti già esaminati nel giudizio di merito; i soggetti che hanno partecipato al merito devono ricorrere a questo rimedio

  • art. 117 d.lgs. 159/2011 (norma transitoria)

    Stabilisce l'applicazione della normativa previgente (legge 1423/1956) ai procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011

  • art. 2-ter, comma quinto, legge n. 575/1965

    Richiamata in tema di onere di allegazione del terzo intervenuto nel giudizio di prevenzione e conseguente preclusione dell'incidente di esecuzione se il terzo ha partecipato senza dedurre le allegazioni richieste

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di disporre il pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; qui applicato per la condanna pari a Euro 3.000

Massime di principio

  • Chi ha partecipato al giudizio di merito (proposto o terzo intervenuto) non può invocare l'incidente di esecuzione per rimettere in discussione fatti e valutazioni già esaminati: il rimedio corretto è l'istanza di revoca nei limiti previsti (d.lgs. 159/2011 o normativa previgente).
  • Il terzo che non ha partecipato al processo di merito può utilizzare l'incidente di esecuzione ex art.666 c.p.p. per ottenere la restituzione di beni o tutelare diritti non valorizzati precedentemente.
  • Per la revoca della confisca non costituiscono "prove nuove" le mere rielaborazioni o valutazioni tecnico-scientifiche diverse di dati già noti al giudice: la novità richiede elementi decisivi e sopravvenuti non conosciuti e non valutati nella fase di merito.
  • Il principio dell'"accessione invertita" è applicato in materia di misure di prevenzione quando parti realizzate con proventi illeciti risultino preponderanti per valore ed utilizzabilità, giustificando l'estensione della confisca all'intero compendio; la verifica concreta del carattere preponderante è valutazione di merito non surrogabile in sede di legittimità senza prove nuove.
  • In sede di impugnazione è essenziale scegliere il corretto mezzo processuale: la Corte di cassazione non converte automaticamente un ricorso in appello quando risulti che il ricorrente abbia deliberatamente usato strumenti inadeguati per evitare inammissibilità.

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