Cassazione Penale, Sentenza n. 21817/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza finalizzata alla restituzione/parziale revoca della confisca dell'immobile sito in San Luca. La controversia verteva soprattutto sulla qualificazione dello strumento giuridico utilizzato (revoca ex art.7 legge 1423/1956 / art.28 d.lgs.159/2011 vs incidente di esecuzione ex art.666 c.p.p.) e sulla valutazione tecnico-economica delle diverse unità immobiliari (presunta "accessione invertita" delle due sovrastanti piani I e II realizzati con proventi illeciti e la loro eventuale preponderanza e inscindibilità rispetto al seminterrato e piano terra di provata provenienza lecita). I ricorrenti sostenevano che fosse stata erroneamente negata la rilevanza di una consulenza tecnica depositata in sede esecutiva che, a loro dire, costituiva prova nuova o comunque idonea a dimostrare la separabilità e il valore autonomo delle unità immobiliari.
La decisione
La Corte ha distinto le posizioni: per Francesco Strangio e Maria Mammoliti (che avevano partecipato al giudizio di merito) i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i partecipanti al merito non possono invocare l'incidente di esecuzione per rimettere in discussione fatti già esaminati; dovevano invece utilizzare l'istanza di revoca nei limiti di legge, e comunque gli elementi prodotti non erano nuovi o decisivi. Per contro, in favore delle tre figlie (Elisabetta, Daniela e Paola Caterina), che non avevano partecipato al giudizio di merito, la Corte ha ritenuto che l'istanza andasse qualificata come incidente di esecuzione e che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi adeguatamente su tale istanza: pertanto ha annullato il decreto impugnato solo con riguardo a queste tre ricorrenti e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. I coniugi Strangio-Mammoliti sono stati condannati alle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Lo strumento dell'incidente di esecuzione (art.666) è utilizzabile dal terzo che non abbia partecipato al processo di merito per ottenere la restituzione di beni; non è disponibile per chi ha già partecipato al giudizio di prevenzione
legge 27.12.1956 n. 1423 art. 7
Normativa previgente sulla revoca delle misure di prevenzione applicabile ratione temporis ai fatti anteriori al d.lgs. 159/2011; disciplina le condizioni per la revoca "ex tunc" delle misure patrimoniali
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 art. 28
Disciplina la revoca della confisca definitiva e pone limiti alla reiniziativa di fatti già esaminati nel giudizio di merito; i soggetti che hanno partecipato al merito devono ricorrere a questo rimedio
art. 117 d.lgs. 159/2011 (norma transitoria)
Stabilisce l'applicazione della normativa previgente (legge 1423/1956) ai procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011
art. 2-ter, comma quinto, legge n. 575/1965
Richiamata in tema di onere di allegazione del terzo intervenuto nel giudizio di prevenzione e conseguente preclusione dell'incidente di esecuzione se il terzo ha partecipato senza dedurre le allegazioni richieste
Consente alla Corte di disporre il pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; qui applicato per la condanna pari a Euro 3.000
Massime di principio
- Chi ha partecipato al giudizio di merito (proposto o terzo intervenuto) non può invocare l'incidente di esecuzione per rimettere in discussione fatti e valutazioni già esaminati: il rimedio corretto è l'istanza di revoca nei limiti previsti (d.lgs. 159/2011 o normativa previgente).
- Il terzo che non ha partecipato al processo di merito può utilizzare l'incidente di esecuzione ex art.666 c.p.p. per ottenere la restituzione di beni o tutelare diritti non valorizzati precedentemente.
- Per la revoca della confisca non costituiscono "prove nuove" le mere rielaborazioni o valutazioni tecnico-scientifiche diverse di dati già noti al giudice: la novità richiede elementi decisivi e sopravvenuti non conosciuti e non valutati nella fase di merito.
- Il principio dell'"accessione invertita" è applicato in materia di misure di prevenzione quando parti realizzate con proventi illeciti risultino preponderanti per valore ed utilizzabilità, giustificando l'estensione della confisca all'intero compendio; la verifica concreta del carattere preponderante è valutazione di merito non surrogabile in sede di legittimità senza prove nuove.
- In sede di impugnazione è essenziale scegliere il corretto mezzo processuale: la Corte di cassazione non converte automaticamente un ricorso in appello quando risulti che il ricorrente abbia deliberatamente usato strumenti inadeguati per evitare inammissibilità.
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