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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08972/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa la condanna per il reato contestato e il trattamento sanzionatorio già confermato in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e poi in appello per detenzione di cocaina finalizzata allo spaccio in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Ha dedotto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, sostenendo che la conferma della decisione di primo grado si basasse su argomenti inconferenti. La Corte di cassazione rileva però che il gravame in appello riguardava esclusivamente la misura della pena e che la motivazione della Corte territoriale era puntuale nel giustificare la congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando la gravità della condotta, consistente in spaccio al minuto e nella detenzione di cocaina da cui erano ricavabili 109 dosi medie droganti. È stato inoltre ritenuto irrilevante l'errore materiale di indicazione del cognome del ricorrente, comparso una sola volta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano non consentite in sede di legittimità, prive di specificità e manifestamente infondate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come titolo di reato per la condanna già pronunciata nei gradi di merito; la Corte non affronta il merito della fattispecie, ma considera la condotta descritta come spaccio al minuto e detenzione di cocaina idonea a ricavare 109 dosi medie droganti.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, in presenza di profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una generica rivalutazione del merito o che non colgano reali incongruenze della motivazione impugnata.
  • La doglianza per vizio di motivazione deve essere specifica e confrontarsi con la reale ratio della sentenza impugnata; se la motivazione sul punto è puntuale e coerente, il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.
  • Quando l'appello riguardi soltanto il trattamento sanzionatorio, la motivazione che parametria la pena alla gravità concreta della condotta è sufficiente, ove dia conto degli elementi fattuali rilevanti.
  • Un mero errore materiale nell'indicazione del cognome, se isolato e non incidente sulla comprensione della decisione, non integra di per sé vizio di motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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