Cassazione Civile, Ordinanza n. 15307/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un atto di irrogazione di sanzioni relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’omessa separata indicazione in dichiarazione dei redditi di costi "black list" per acquisto di carne bovina congelata dall’Uruguay. L’Ufficio, pur avendo ritenuto documentata la deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR, aveva applicato la sanzione ex art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997 senza emettere avviso di accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione sulla scelta della sanzione ritenuta applicabile e, comunque, l’errore di diritto per violazione della norma sanzionatoria. La società, nel controricorso, ha poi dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata delle irregolarità formali prevista dal d.l. n. 119/2018, depositando la prova del pagamento della somma dovuta e chiedendo l’estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso dell’Agenzia, perché ha accolto l’istanza della società resistente di definizione agevolata delle irregolarità formali. Ha verificato che la violazione contestata rientrava tra quelle definibili ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 119/2018, che l’adesione era ammissibile anche per l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list, e che era stato effettuato nei termini il versamento di 200 euro per il periodo d’imposta interessato. In assenza di diniego o contestazioni dell’Amministrazione, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997
È la norma sanzionatoria specificamente contestata per l’omessa separata indicazione dei costi black list.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Richiamata dall’Agenzia come disposizione relativa alle violazioni formali, in contrapposizione alla norma specifica del comma 3-bis.
Norma sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata; nel caso concreto l’Ufficio ne aveva riconosciuto la deducibilità sulla base della documentazione prodotta.
art. 9 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136
"Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018"
Consente la definizione agevolata delle violazioni formali mediante pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta; è applicabile anche agli atti di contestazione o irrogazione sanzioni già notificati e non definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata; la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle irregolarità formali estingue il giudizio se la parte prova di avere effettuato il pagamento previsto nei termini e alle condizioni di legge, in assenza di diniego o contestazioni dell’Amministrazione.
- La disciplina di cui all’art. 9 d.l. n. 119/2018 si applica anche alle violazioni consistenti nell’omessa o irregolare indicazione dei costi black list nella dichiarazione dei redditi, purché si tratti di irregolarità formali non incidenti sulla base imponibile o sul pagamento dei tributi.
- Quando interviene la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata, la Corte non decide sul merito delle censure contro la sentenza impugnata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la previsione normativa riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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