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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27203/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere applicata al De Luca per i reati di estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416bis cod.pen.) e detenzione/porto di un ordigno esplosivo. Il ricorso deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 629 c.p. e vizio cumulativo della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p., con denuncia di manifesta illogicità e mancata risposta alle argomentazioni difensive, specie con riferimento al significato dell'intercettazione n.187 del 20/8/2021 (in cui il De Luca si sarebbe espresso al passato: "era stato detto") e al rapporto temporale tra la conversazione e gli atti intimidatori; contestazione che la ricezione di danaro dimostri solo l'ottenimento dell'ingiusto profitto e non la partecipazione alle condotte estorsive; (ii) vizio cumulativo in ordine alla riconducibilità degli atti estorsivi all'associazione (art. 416bis) e al De Luca, con dedotta contraddittorietà rispetto alla precedente sentenza di questa Corte n.1850/2025 sul modus operandi del sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che molte delle censure attengono a diversa valutazione di elementi indiziari già esaminati dal giudice del riesame, profili non sindacabili in questa sede salvo illogicità manifeste o carenza assoluta di motivazione. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili e comunque infondate, richiamando la necessità di valutare il complesso apparato indiziario (intercettazioni, rapporti di contiguità fra i Tesei e il clan, consegna di denaro, coinvolgimento dei Morra come esecutori materiali) e non solo stralci isolati delle intercettazioni. Ha ritenuto congrua la motivazione del collegio cautelare circa l'inserimento delle condotte estorsive nel programma associativo del clan e l'assenso preventivo o comunque la condivisione del De Luca, anche alla luce delle conversazioni intercettate (n.626 e n.187) e della destinazione del denaro ricevuto. Il secondo motivo (presunto travisamento della sentenza n.1850/2025) è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ricordato i limiti della nozione di "contraddittorietà processuale" e l'autonomia del giudice del procedimento a utilizzare, senza automatismi, passaggi argomentativi di decisioni irrevocabili. In definitiva il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 cod.pen.

    Norma che sanziona il reato di estorsione; nel caso la Corte rileva che l'applicazione va letta unitamente al contesto probatorio e al ruolo organizzativo dell'indagato, non che la sola ricezione di denaro equivalga automaticamente al concorso nell'estorsione, ma che può assumerne valore probatorio se inserita nel quadro indiziario.

  • art. 273 cod.proc.pen.

    Previsione relativa ai gravi indizi di colpevolezza: la Corte precisa che le censure sulla consistenza dei gravi indizi, che postulano una diversa valutazione degli elementi, non sono sindacabili in Cassazione se non per illogicità manifesta o carenza motivazionale.

  • art. 416bis cod.pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso: la decisione inserisce gli atti estorsivi nel programma associativo del clan quando emergono elementi di interesse collettivo del sodalizio e l'intervento o l'assenso di suoi esponenti.

  • art. 238-bis cod.proc.pen.

    Regola sull'acquisizione di sentenze irrevocabili agli atti: la Corte ricorda che l'acquisizione non impone l'automatismo dell'adozione dei fatti e giudizi ivi contenuti, conservando il giudice del procedimento autonoma capacità valutativa.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina le statuizioni in caso di inammissibilità del ricorso e le eventuali condanne in spese; applicata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Sez. U. Audino, n. 11 del 22/03/2000

    Giurisprudenza richiamata sul principio che in tema di misure cautelari personali la Cassazione può verificare solo la coerenza logico-giuridica della motivazione del riesame e non riesaminare i fatti o rivalutare le fonti.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Cassazione ha limiti stringenti: non può riformulare la valutazione del fatto o sostituirsi al giudice del merito sulla rilevanza delle prove, potendo intervenire solo per palese illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale.
  • Le intercettazioni vanno valutate nel loro complesso e rapportate ad altri elementi indiziari (incontri, consegna di denaro, ruoli dei partecipanti, atti materiali) prima di escluderne o affermarne la rilevanza per l'imputazione.
  • La ricezione di denaro da parte dell'indagato non è, di per sé, prova esclusiva del concorso nell'estorsione, ma può assumere valore decisivo se inserita in un quadro probatorio che ne dimostri la destinazione a fini associativi o il correlato assenso/partecipazione.
  • La qualificazione di un episodio come riconducibile a un'associazione mafiosa richiede l'accertamento del movente e della finalità associativa: atti intimidatori, coinvolgimento di esponenti noti del clan e comunicazioni interne possono suffragare tale ricostruzione.
  • L'esistenza di precedenti decisioni irrevocabili non vincola automaticamente il giudice del procedimento: tali decisioni possono essere utilizzate per contestualizzare, ma il giudice conserva autonomia valutativa e deve motivare l'uso o la diversa interpretazione dei passaggi rilevanti.
  • Le censure che si limitano a proporre una rivalutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito sono, salvo casi evidenti di illogicità o travisamento, inammissibili davanti alla Cassazione.

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