Cassazione Penale, Ordinanza n. 34936/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 6 ottobre 2025. Ha lamentato, in modo ritenuto generico, la mancata rilevazione d’ufficio di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e l’erronea configurazione del fatto contestato rispetto alla fattispecie di cui all’art. 385 c.p., privilegiata dall’imputazione e dalla sentenza di condanna. Ha inoltre contestato l’eccessività della pena, censura dichiarata nuova perché non devoluta con l’appello. Il testo non specifica i fatti concreti sottostanti alla contestazione né la pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le censure sulla mancata rilevazione di cause di non punibilità e sulla qualificazione del fatto sono state giudicate generiche, mentre quella sull’eccessività della pena è stata ritenuta nuova, non essendo stata proposta in appello. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso generiche — perché prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano con riguardo alla mancata individuazione di cause di non punibilità ex art 129 cp non rilevate
La censura relativa alla mancata rilevazione di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. deve indicare puntualmente le ragioni di diritto che la sostengono; in mancanza, è generica e non è consentita in sede di legittimità.
le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso generiche — perché prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano con riguardo alla [...] erronea configurazione del fatto in contestazione rispetto a quella ex art 385 privilegiata dall'imputazione e dalla sentenza di condanna
La contestazione in cassazione della configurazione del fatto rispetto alla fattispecie di cui all’art. 385 c.p. è generica se non espone puntualmente le ragioni di diritto che la giustificano.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Di hiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese o pr cessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili per genericità le censure che non enunciano puntualmente le ragioni di diritto poste a fondamento della dedotta mancata rilevazione di cause di non punibilità o dell’asserita erronea configurazione del fatto.
- La censura sull’eccessività della pena è nuova e non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando non è stata devoluta con l’appello.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e, nel caso deciso, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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