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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4892/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per omessa motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla mancata valutazione del periodo 25/07/2016–05/07/2020 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame volto a colmare la lacuna motivazionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la riduzione della pena per detenzione degradante ex art. 35‑ter ord. pen. con riferimento ai periodi detentivi 25/07/2016–05/07/2020 e 06/07/2020–16/06/2022. Il Magistrato di Sorveglianza di Frosinone aveva respinto l'istanza; il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in sede di reclamo, ha esaminato e respinto solo il profilo relativo al periodo 06/07/2020–16/06/2022 omettendo ogni valutazione sul periodo 25/07/2016–05/07/2020. In cassazione è stato dedotto un vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. per l'omessa valutazione di quella specifica richiesta.

Norme richiamate

  • art. 35‑ter ord. pen.

    Norma richiamata come base dell'istanza di riduzione per detenzione degradante; impone che il giudice valuti i periodi detentivi indicati ai fini dell'eventuale diminuzione della pena.

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Richiamata come motivo di cassazione: la Corte ha interpretato che l'omessa pronuncia su una deduzione difensiva fondamentale integra un vizio motivazionale idoneo a determinare l'annullamento e il rinvio.

Massime di principio

  • La decisione di merito deve 'dialogare' con tutte le deduzioni rilevanti specificamente proposte dalle parti: l'omissione di una valutazione su un profilo dedotto può costituire vizio motivazionale ed essere cassata.
  • Nelle richieste di riduzione per detenzione degradante il giudice è tenuto a esaminare singolarmente i periodi detentivi contestati e a motivare il rigetto o l'accoglimento per ciascun periodo indicato.
  • In cassazione il gravame per vizio motivazionale (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.) è efficace quando la corte di merito omette di affrontare questioni decisive sollevate in modo chiaro e specifico.
  • Se la Corte di Cassazione annulla per carenza motivazionale, il giudice di rinvio deve colmare la lacuna motivazionale con una valutazione completa; la nuova decisione dovrà motivare anche l'eventuale ragione del mancato accoglimento.
  • Per evitare annullamenti è opportuno che il difensore segnali espressamente e con precisione i profili e i periodi da valutare, rendendo più difficile l'omissione da parte del giudice.

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