Cassazione Penale, Ordinanza n. 38022/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e secondo grado per la violazione dell'art. 99, comma 2, n. 1, e dell'art. 586-bis, ultimo comma, c.p., ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sulla responsabilità penale. Sosteneva che la Corte di appello si fosse limitata a recepire la decisione di primo grado senza dare conto delle ragioni della conferma né delle censure assolutorie formulate in appello. In particolare richiamava: l'asserita mancanza di commercializzazione delle sostanze; l'assenza di riscontri finanziari; la documentazione che attesterebbe che non svolgeva più l'attività di personal trainer e viveva/lavorava in Germania; l'irrilevanza dell'intercettazione telefonica; l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa al giudizio di legittimità, e che il ricorso non si confrontasse in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti valorizzato intercettazioni e sequestri di circa 950 unità di sostanze vietate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, ritenendo integrata la condotta di commercio di anabolizzanti anche senza vendita già perfezionata o individuazione di specifici acquirenti. È stata inoltre ritenuta infondata la deduzione relativa alla residenza all'estero dell'imputato, poiché il reato poteva essere realizzato anche a distanza tramite atti di gestione, coordinamento o impulso. Confermata anche la congruità del trattamento sanzionatorio e la motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione con precedenti condanne, per l'eccessiva distanza temporale tra i fatti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma di aggravamento per la recidiva contestata all'imputato, unitamente al reato base
art. 586-bis, ultimo comma, c.p.
norma incriminatrice ritenuta integrata dalla condotta di commercio di sostanze vietate, realizzato con la mera immissione della merce sul mercato e senza necessità di vendita già perfezionata
art. 586-bis, settimo comma, c.p.
la Corte richiama la configurabilità del commercio come mera immissione della merce sul mercato, anche tramite canali riservati, senza necessità di specifici acquirenti
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
non citato espressamente nel testo
sent. Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata per escludere la sanzione economica solo quando la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica e il ricorso non si confronta puntualmente con essa.
- Il delitto di commercio di sostanze vietate si perfeziona con la mera immissione della merce sul mercato, anche attraverso canali riservati o forme di gestione a distanza; non è necessario dimostrare la concreta vendita né l'identificazione di specifici acquirenti.
- La realizzazione del commercio illecito può avvenire anche senza presenza fisica del soggetto nel luogo dei fatti, quando risultino atti di coordinamento, impulso o gestione dell'attività criminale.
- Ai fini del reato, i sequestri, le intercettazioni e gli ulteriori riscontri probatori possono legittimare la conclusione di responsabilità anche in assenza di prove di transazioni finanziarie immediate.
- Il riconoscimento o meno della continuazione tra reati richiede una verifica concreta dell'unità del disegno criminoso; un ampio intervallo temporale tra i fatti può legittimare il diniego di tale disciplina.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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