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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38022/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado per la violazione dell'art. 99, comma 2, n. 1, e dell'art. 586-bis, ultimo comma, c.p., ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sulla responsabilità penale. Sosteneva che la Corte di appello si fosse limitata a recepire la decisione di primo grado senza dare conto delle ragioni della conferma né delle censure assolutorie formulate in appello. In particolare richiamava: l'asserita mancanza di commercializzazione delle sostanze; l'assenza di riscontri finanziari; la documentazione che attesterebbe che non svolgeva più l'attività di personal trainer e viveva/lavorava in Germania; l'irrilevanza dell'intercettazione telefonica; l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa al giudizio di legittimità, e che il ricorso non si confrontasse in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti valorizzato intercettazioni e sequestri di circa 950 unità di sostanze vietate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, ritenendo integrata la condotta di commercio di anabolizzanti anche senza vendita già perfezionata o individuazione di specifici acquirenti. È stata inoltre ritenuta infondata la deduzione relativa alla residenza all'estero dell'imputato, poiché il reato poteva essere realizzato anche a distanza tramite atti di gestione, coordinamento o impulso. Confermata anche la congruità del trattamento sanzionatorio e la motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione con precedenti condanne, per l'eccessiva distanza temporale tra i fatti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, n. 1, c.p.

    richiamato come norma di aggravamento per la recidiva contestata all'imputato, unitamente al reato base

  • art. 586-bis, ultimo comma, c.p.

    norma incriminatrice ritenuta integrata dalla condotta di commercio di sostanze vietate, realizzato con la mera immissione della merce sul mercato e senza necessità di vendita già perfezionata

  • art. 586-bis, settimo comma, c.p.

    la Corte richiama la configurabilità del commercio come mera immissione della merce sul mercato, anche tramite canali riservati, senza necessità di specifici acquirenti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo

  • sent. Corte cost. n. 86 del 2000

    richiamata per escludere la sanzione economica solo quando la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica e il ricorso non si confronta puntualmente con essa.
  • Il delitto di commercio di sostanze vietate si perfeziona con la mera immissione della merce sul mercato, anche attraverso canali riservati o forme di gestione a distanza; non è necessario dimostrare la concreta vendita né l'identificazione di specifici acquirenti.
  • La realizzazione del commercio illecito può avvenire anche senza presenza fisica del soggetto nel luogo dei fatti, quando risultino atti di coordinamento, impulso o gestione dell'attività criminale.
  • Ai fini del reato, i sequestri, le intercettazioni e gli ulteriori riscontri probatori possono legittimare la conclusione di responsabilità anche in assenza di prove di transazioni finanziarie immediate.
  • Il riconoscimento o meno della continuazione tra reati richiede una verifica concreta dell'unità del disegno criminoso; un ampio intervallo temporale tra i fatti può legittimare il diniego di tale disciplina.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaContinuazioneOnere della prova

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