Cassazione Civile, Ordinanza n. 18339/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento d'ufficio, ha annullato la sentenza del giudice di pace n. 893/2023 che aveva declinato la competenza per valore, e ha dichiarato la competenza per materia del giudice di pace di Salerno, davanti al quale ha rimesso le parti nei termini di legge. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle parti in sede di regolamento.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Due soggetti privati avevano convenuto davanti al giudice di pace l'ente della riscossione e la prefettura chiedendo di accertare l'inesistenza del credito risultante da alcune cartelle esattoriali, per un importo complessivo di euro 21.463,36, relativo a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada con accessori. Il giudice di pace, però, aveva declinato la competenza per valore ai sensi dell'art. 7 c.p.c. in favore del tribunale; riassunto il giudizio davanti a quest'ultimo, il tribunale ha rilevato che la controversia riguardava in realtà una materia devoluta alla competenza esclusiva per materia del giudice di pace e ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio. In Cassazione il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace. La Corte ha quindi esaminato se l'azione proposta, pur avente ad oggetto un rilevante importo complessivo, restasse attratta alla competenza per materia del giudice di pace in quanto concernente crediti da sanzioni per violazioni del codice della strada.
Norme richiamate
non rileva per radicare la competenza del tribunale quando la controversia è devoluta per materia al giudice di pace.
il criterio del cumulo oggettivo non opera per derogare alla competenza per materia.
il cumulo di domande contro la stessa parte non sposta la competenza se questa è stabilita per materia.
art. 204 bis d.lgs. n. 285 del 1992
le opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada rientrano nella competenza per materia del giudice di pace.
conferma la competenza per materia del giudice di pace per le opposizioni a sanzioni amministrative del codice della strada.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto l'accertamento negativo di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace, senza limiti di valore.
- Quando la competenza è stabilita per materia, non può operare il meccanismo di spostamento verso il giudice superiore previsto per il cumulo oggettivo di domande, poiché tale regola deroga solo alla competenza per valore e non a quella per materia.
- L'importo complessivo preteso nelle cartelle esattoriali non rileva ai fini della competenza se la causa attiene a sanzioni amministrative stradali attribuite per legge al giudice di pace.
Come è indicizzato
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