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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01911/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge penale (art. 589-bis, comma 8 c.p.) sostenendo che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150, le lesioni derivanti dall'evento erano divenute procedibili a querela e che la remissione della querela, intervenuta prima dell'udienza preliminare, avrebbe estinto la parte relativa alle lesioni e reso improprio l'aumento di pena previsto dal comma 8. Sosteneva quindi che i giudici di appello avrebbero dovuto rilevare tale remissione; la censura è stata proposta per la prima volta in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto all'impugnazione (art. 568, comma 4 c.p.p.), rilevando che la remissione della querela era già stata considerata dal Tribunale di primo grado che non aveva applicato l'aumento previsto dall'art. 589-bis, comma 8; pertanto il ricorso, presentato solo in Cassazione e non sollevato in appello, non era idoneo a produrre un vantaggio concreto per il ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. La condanna di merito (Corte d'appello: responsabilità per art. 589-bis con applicazione dell'attenuante ex art. 62, n. 6 e pena rideterminata in 1 anno 11 mesi e 1 giorno) è rimasta sostanzialmente confermata perché il rimedio straordinario era privo di interesse.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    La norma contiene l'aggravamento previsto per specifiche ipotesi di omicidio colposo con lesioni; la Corte ha esaminato la questione dell'applicabilità dell'aumento di cui al comma 8, rilevando che per le lesioni la remissione della querela, già considerata in primo grado, aveva impedito l'applicazione dell'aumento rispetto a quella componente del fatto.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato la procedibilità di alcune fattispecie (rendendo alcune lesioni procedibili a querela): la remissione della querela, se intervenuta nei termini previsti, estingue l'azione relativa a quelle lesioni e può incidere sulla configurazione e sul trattamento sanzionatorio del reato.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Riconosciuto in sede di appello come attenuante nella determinazione della pena.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente quale base formale del ricorso per cassazione; regola le questioni relative alla proposizione del ricorso per Cassazione.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Imposta la condizione di ammissibilità dell'impugnazione: è necessario che il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale a impugnare. La Corte ha ritenuto assente tale interesse perché la remissione della querela era già stata tenuta in considerazione in primo grado e quindi l'annullamento non avrebbe prodotto un vantaggio concreto per il ricorrente.

  • Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019 e altre)

    I precedenti citati confermano il principio che l'interesse all'impugnazione non può esser identificato con la mera tutela della correttezza giuridica: è necessario dimostrare un pregiudizio concreto eliminabile con l'impugnazione.

Massime di principio

  • La remissione della querela per le lesioni, se intervenuta prima dell'udienza preliminare, estingue l'azione per quella componente del fatto e può impedire l'applicazione di aumenti previsti dalla norma; tale estinzione deve risultare dagli atti e può essere rilevata anche in sede di legittimità se sussiste interesse.
  • Per ottenere tutela in Cassazione su questioni di fatto o di applicazione di norme mutuate da modifiche legislative, è indispensabile avere un interesse concreto all'impugnazione: non è sufficiente sollevare vizi meramente formali o astratti già neutralizzati nel giudizio di merito.
  • La mancata tempestiva deduzione di una censura (ad es. in appello) può rendere inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione se il ricorrente non dimostra che l'impugnazione possa produrre un vantaggio concreto.
  • Il difensore deve sollevare tempestivamente questioni di estinzione o di rilevanza della remissione della querela nelle fasi processuali utili (immediatamente all'impugnazione o in appello) per non pregiudicare la possibilità di rimedio in sede di legittimità.
  • In presenza di modifiche normative sulla procedibilità (es. passaggio a querela), occorre valutare attentamente gli effetti temporali: se la remissione è intervenuta nei termini e risulta dai fatti processuali, essa incide sulla configurazione dell'azione penale e sulla determinazione della pena.

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