Cassazione Penale, Sentenza n. 21478/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: (1) doglianza sulla qualificazione della fattispecie come reato previsto dagli artt. 5 e 7 della L. 173/2005 invece che come illecito amministrativo ex art. 23 comma 1 lett. p) del Dlgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Si sostiene che molte delle attività erano occasionali e che gli incaricati alle vendite dovevano essere considerati consumatori/promoters, configurando pertanto vendite multilivello tra consumatori e non la fattispecie penale; si richiama anche l'art. 5 del D.L. 146/2007 per limitare l'applicabilità della L. 173/2005. (2) vizio di motivazione apparente riguardo al difetto di giurisdizione e al fumus del reato, lamentando che il giudice non ha adeguatamente valutato criticamente elementi di accusa e difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse, atteso che l'ordinanza impugnata (che aveva annullato il decreto di sequestro) aveva già ottenuto il risultato pratico invocato dalla ricorrente; pertanto l'impugnazione non poteva modificare gli effetti del provvedimento e non era idonea a fornire un vantaggio oggettivo. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla corresponsione, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte non ha esaminato nel merito le questioni di qualificazione giuridica della condotta per effetto dell'inammissibilità.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata come base della qualificazione penale contestata, ma la Corte non ha pronunciato un'interpretazione di merito essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse
Dlgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina alternativa (illecito amministrativo) alla fattispecie penale; anche questa questione non è stata affrontata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità
D.L. 146/2007
art. 5 (richiamato nella ricostruzione difensiva)
Richiamato per sostenere la limitazione di applicazione dell'art. 5 L. 173/2005 quando l'attività sia esercitata nell'ambito dell'attività commerciale/industriale; non valutato nel merito dalla Corte
art. 606 comma 1 lett. b); art. 568; art. 616
Art. 606 c.p.p. indicato quale vizio dedotto nel primo motivo (vizio di diritto). Art. 568 c.p.p. interpretato dalla Corte come prestatore del requisito di "interesse" per l'ammissibilità dell'impugnazione; l'interesse deve tradursi in un vantaggio oggettivo ottenibile con l'impugnazione. Art. 616 c.p.p. applicato per l'onere delle spese a carico della ricorrente in caso di inammissibilità
Giurisprudenza citata
Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009; Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997
Richiamate per il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e solo se l'impugnazione può concretamente creare una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante
Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità o della colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistere elemento di colpa grave tale da escludere l'equo apprezzamento
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento cautelare è inammissibile per mancanza di interesse se il risultato pratico invocato dall'impugnante è già stato conseguito: l'interesse previsto dall'art. 568 c.p.p. richiede che l'impugnazione possa effettivamente modificare gli effetti del provvedimento.
- Nel valutare l'ammissibilità dell'appello/ricorso è necessario considerare sia l'aspetto processuale sia quello sostanziale dell'interesse: serve un "vantaggio" oggettivo ottenibile con l'impugnazione.
- Quando un giudice dichiara il ricorso inammissibile per ragioni procedurali, le questioni di merito (es. qualificazione della condotta come reato o illecito amministrativo) non vengono valutate e restano quindi prive di una pronuncia di diritto.
- L'inammissibilità per carenza di interesse può comportare condanna al pagamento delle spese e, in casi valutati non gravemente colpevoli, anche di una somma equitativamente determinata destinata alla Cassa delle Ammende (ai sensi delle norme procedurali e principi di giurisprudenza consolidata).
- Chi impugna misure cautelari o misure ablative deve dimostrare che l'impugnazione è idonea a produrre un concreto miglioramento dello status giuridico o materiale rispetto alla situazione esistente; la mera contestazione teorica della qualificazione giuridica può non essere sufficiente se gli effetti pratici sono già eliminati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21448/2023 del 19/05/2023
- Sentenza penale · 19 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21449/2023 del 19/05/2023
- Sentenza penale · 19 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21450/2023 del 19/05/2023
- Sentenza penale · 19 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21451/2023 del 19/05/2023
- Sentenza penale · 19 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21456/2023 del 19/05/2023
- Sentenza penale · 19 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21457/2023 del 19/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →