Sentenza del 05/11/2018 n. 7580 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
VARIA - Rivalutazione degli immobili - Maggior valore - Cessione degli immobili - Mancato effetto della rivalutazione - Imposta sostitutiva versata - Costituisce credito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento relativa all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili effettuata ai sensi dell'art. 15, commi 16 e 23, del d.l. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009. Dopo aver versato la prima rata il 16 luglio 2009, aveva ceduto due immobili, rispettivamente il 23 dicembre 2009 e il 4 aprile 2011, e aveva quindi rideterminato l'importo dell'imposta escludendo i beni alienati. L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che la rivalutazione si fosse perfezionata con il versamento della prima rata e che l'imposta fosse pertanto dovuta per intero.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l'appello della società, ritenendo applicabile la disciplina speciale della rivalutazione degli immobili prevista dall'art. 15 del d.l. 185/2008, e non quella relativa alla rivalutazione dei terreni di cui all'art. 7 della legge 448/2001. Il maggior valore rivalutato produceva effetti fiscali soltanto dal quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione; prima di tale momento, in caso di cessione, la plusvalenza o minusvalenza doveva essere calcolata sul costo anteriore alla rivalutazione. Di conseguenza, l'imposta sostitutiva non era dovuta integralmente per gli immobili ceduti prima del perfezionamento degli effetti fiscali, con diritto della contribuente al riconoscimento del relativo credito. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.600,00.
Norme richiamate
Art. 15, commi 16, 20, 21 e 23, d.l. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; nel caso di cessione anteriore all'inizio del quarto esercizio successivo, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
La rivalutazione degli immobili non produce effetti fiscali immediati con il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva. Gli effetti decorrono dal quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione; se il bene viene ceduto prima, la rivalutazione non rileva fiscalmente per la determinazione della plusvalenza o minusvalenza e l'imposta sostitutiva deve essere ricalcolata in relazione ai beni effettivamente rimasti nel patrimonio.
La disciplina relativa alla rivalutazione dei terreni è distinta da quella prevista dall'art. 15 del d.l. 185/2008 per gli immobili e non può essere applicata per sostenere che la rivalutazione degli immobili si perfezioni immediatamente con il pagamento della prima rata.
Art. 3, comma 3, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 86/2002
È richiamato quale disposizione collegata alla disciplina della rivalutazione, ma la decisione fonda principalmente la conclusione sul differimento degli effetti fiscali previsto dall'art. 15 del d.l. 185/2008.
Massime di principio
- Quando una norma di rivalutazione differisce espressamente gli effetti fiscali a un esercizio successivo, il pagamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata non implica necessariamente il perfezionamento immediato degli effetti fiscali.
- In caso di cessione del bene prima della decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, occorre verificare la disciplina specifica applicabile: il valore rivalutato potrebbe non essere utilizzabile per calcolare la plusvalenza o la minusvalenza.
- La vendita anticipata di beni rivalutati può legittimare il ricalcolo dell'imposta sostitutiva e il riconoscimento di un credito per la quota riferibile ai beni ceduti, purché ciò sia coerente con la normativa applicabile e con le modalità dichiarative previste.
- Non è corretto applicare automaticamente la disciplina prevista per una diversa categoria di beni, come i terreni, a una rivalutazione riguardante immobili o fabbricati d'impresa.
- Per casi analoghi è essenziale individuare la legge di rivalutazione applicabile, la data di efficacia fiscale prevista, la data di cessione e le regole specifiche sul recupero dell'imposta sostitutiva versata.
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