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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36926/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole per lo scarico di reflui zootecnici senza autorizzazione (art.137 d.lgs.152/2006), deducendo che, dopo le modifiche normative, lo scarico non autorizzato di effluenti d'allevamento è sanzionato solo amministrativamente e che la sola condotta penalmente rilevante è l'utilizzazione agronomica non autorizzata. Sosteneva inoltre che, in ogni caso, lo sversamento era cessato e che le prescrizioni impartite erano state eseguite con effetto estintivo ex art.318-quater e ss. d.lgs.152/2006.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur condividendo che lo scarico, in quanto tale, è oggi sanzionato principalmente in via amministrativa e che la fattispecie penale residua riguarda l'utilizzazione agronomica non consentita, la Corte ha rilevato che i fatti accertati non configuravano uno "scarico" tecnico-giuridico ma lo stoccaggio incontrollato e lo sversamento accidentale di rifiuti liquidi dalla platea di stoccaggio sul terreno adiacente. Perciò ha riqualificato la condotta nell'ipotesi di abbandono/inquinamento con rifiuti liquidi, ai sensi dell'art.256, comma 2, d.lgs.152/2006, e ha respinto il ricorso. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sull'effetto estintivo ex art.318-quater, poiché l'ottemperanza alle prescrizioni non risultava dimostrata nei documenti prodotti e la Corte non può svolgere nuova valutazione di merito sui fatti.

Norme richiamate

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art.137

    La Corte distingue l'illecito di cui all'art.137 (utilizzazione agronomica non consentita) dalla fattispecie dello scarico: dopo le modifiche normative l'utilizzazione agronomica fuori dai casi consentiti resta penalmente rilevante; lo scarico senza autorizzazione di effluenti zootecnici è invece sanzionato amministrativamente salvo diverse qualificazioni fattuali.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art.101 (comma 7)

    Per effetto della modifica del 2008 le acque reflue provenienti da allevamenti sono assimilate, ai fini degli scarichi, alle acque reflue domestiche; ciò ha depenalizzato lo scarico non autorizzato di tali reflui in molte ipotesi, riservando rilevanza penale all'utilizzazione agronomica non conforme.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art.112

    Regola l'utilizzazione agronomica: resta la norma di riferimento per valutare se vi sia stata una fertirrigazione/uso agronomico dei reflui fuori dai casi consentiti, fattispecie penalmente rilevante se violata.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art.74 (lett. g, h, p)

    Fornisce le definizioni rilevanti: distingue acque reflue domestiche/industriali e definisce 'utilizzazione agronomica', concetti usati per qualificare se la condotta rientri nella disciplina degli scarichi o in quella sui rifiuti.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art.133

    Prevede la sanzione amministrativa per lo scarico senza autorizzazione; la Corte ricorda che lo scarico non autorizzato di effluenti zootecnici integra di regola l'illecito amministrativo di cui all'art.133, comma 2, salvo che la fattispecie sia diversa e ricada nella disciplina sui rifiuti o in quella dell'utilizzazione agronomica.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art.185

    Definisce i rifiuti: la Corte sottolinea che, in assenza di stabile collettamento verso il corpo recettore, i liquami/stoccaggi incontrollati vanno qualificati come rifiuti liquidi soggetti alla parte IV del decreto.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art.256 (comma 2)

    Norma sanzionatoria della parte IV sul trattamento, gestione e abbandono di rifiuti: la Corte ha riqualificato la condotta contestata sotto questa disposizione (abbandono/sversamento di rifiuti liquidi) ritenendola applicabile ai casi di stoccaggio incontrollato e tracimazione dei reflui.

  • D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 16 (modifiche al D.lgs. 152/2006)

    Ha eliminato le limitazioni che collegavano l'assimilazione delle acque reflue zootecniche alla presenza di specifiche condizioni (connessione con terreno coltivato), ampliando l'assimilazione alle acque domestiche e spostando molte fattispecie verso la sanzione amministrativa.

  • D.lgs. 152/2006 - articoli 318-bis, 318-quater, 318-sexies, 318-septies

    Regolano le facoltà di adempiere e la possibile estinzione della contravvenzione con prescrizioni e versamenti. La Corte osserva che l'effetto estintivo richiede prova dell'ottemperanza e ha natura procedimentale soggetta a limiti di fase (preclusione dopo esercizio dell'azione penale).

  • Codice di procedura penale - art.611 (comma 1-sexies e connessi)

    La disposizione sulla necessità di rinviare il processo per la trattazione con partecipazione delle parti in caso di nuova qualificazione giuridica non è applicabile ai ricorsi proposti entro il termine transitorio (fino al 30 giugno 2024) e, comunque, la Corte ritiene che la riqualificazione operata non fosse 'a sorpresa' essendo logicamente prevedibile.

Massime di principio

  • Se i reflui zootecnici defluiscono in modo diretto e continuo verso un corpo recettore tramite condotte o un sistema stabile di collettamento, la disciplina degli scarichi (e le sanzioni previste per scarico non autorizzato) è applicabile; se manca tale nesso funzionale, la materia rientra nella disciplina sui rifiuti (parte IV) e nelle relative sanzioni penali/amministrative.
  • Lo scarico non autorizzato di effluenti d'allevamento è spesso sanzionato amministrativamente dopo le modifiche normative; la fattispecie penalmente rilevante residua è l'utilizzazione agronomica non consentita (art.137 e art.112), cioè l'uso intenzionale come fertilizzante/irrigazione al di fuori dei limiti stabiliti.
  • Lo stoccaggio incontrollato o la tracimazione di liquami su terreni, l'abbandono e lo sversamento accidentale costituiscono, in genere, gestione illecita di rifiuti liquidi e possono integrare reati della parte IV (art.256 e correlati).
  • Chi contesta l'estinzione del reato per ottemperanza a prescrizioni (art.318-bis e ss.) deve documentare chiaramente l'adempimento; la Corte di cassazione non procede a nuovi accertamenti di fatto in assenza di elementi 'ictu oculi' nel ricorso.
  • La qualificazione giuridica del fatto può essere cambiata in sede di legittimità se la nuova qualificazione è un esito prevedibile della ricostruzione fattuale e non sorprende l'imputato; in tal caso non è necessariamente dovuto il rinvio per contraddittorio se applicabili disposizioni transitorie.
  • In fase di valutazione, è essenziale verificare la presenza di un 'sistema stabile di collettamento' o di elementi che provino l'intenzionalità dell'utilizzo agronomico per determinare se applicare la normativa sugli scarichi, quella sull'utilizzazione agronomica o la disciplina sui rifiuti.

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