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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25055/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa per un assegno risultato irregolare. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice di pace e poi in appello; il tribunale, quale giudice di rinvio, ha respinto l’appello confermando la sanzione. In cassazione il ricorrente deduce, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 386 del 1990, in relazione all’art. 8 della stessa legge e al principio della par condicio creditorum nelle procedure concorsuali. Sostiene che non avrebbe potuto avvalersi del pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’art. 8 della legge n. 386/1990 perché, al momento della presentazione all’incasso, la società emittente aveva già presentato domanda di concordato preventivo; ciò avrebbe impedito il pagamento anche con autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 182-quinquies l. fall. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, che non poteva essergli irrogata la sanzione amministrativa, poiché l’impossibilità di accedere alla procedura di pagamento tardivo escluderebbe il presupposto sanzionatorio. Il controricorrente eccepisce invece l’inammissibilità del ricorso per mancata sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte non esamina il merito della doglianza sull’interazione tra pagamento tardivo dell’assegno e concordato preventivo, perché dichiara il ricorso inammissibile. La ragione decisiva è la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: il ricorso non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte di comprendere, dal solo atto, la vicenda processuale, i motivi dell’opposizione all’ordinanza prefettizia e le decisioni di merito. La Corte condanna inoltre il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 386/1990

    Richiamato dal ricorrente come norma sanzionatoria in materia di assegni, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 8 legge n. 386/1990

    Richiamato dal ricorrente come disciplina del pagamento tardivo dell'assegno; la Corte non si pronuncia sulla sua portata sostanziale, perché arresta il giudizio per inammissibilità del ricorso.

  • art. 182-quinquies legge fallimentare

    Citato dal ricorrente per sostenere che, in costanza di concordato preventivo, il pagamento dell'assegno sarebbe stato possibile solo previa autorizzazione giudiziale; anche su questo profilo la Corte non decide nel merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa, pena l'inammissibilità, per consentire alla Corte di conoscere direttamente origine, oggetto della controversia e svolgimento del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere comprensibile, dal solo ricorso, la vicenda sostanziale e processuale, senza ricorso ad atti esterni.
  • L’onere di autosufficienza del ricorso impone che siano indicati in modo chiaro i fatti rilevanti, i motivi di opposizione o di gravame e le decisioni dei giudici di merito.
  • Quando il ricorso si limita sostanzialmente all’illustrazione del solo motivo di diritto, senza ricostruire il contesto fattuale e processuale, la sanzione processuale è l’inammissibilità.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese e può essere tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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