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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22589/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero manifestamente infondati e, non potendo pronunciarsi nel merito alla luce di quanto emerso, ha rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso in data 11 marzo 2026 (in assenza di sospensioni). Di conseguenza ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati per reati fallimentari commessi il 11 giugno 2007 (contestazioni basate su artt. 110 e 40 c.p., nonché su disposizioni della legge fallimentare). Hanno proposto dieci motivi di ricorso: nullità del decreto di rinvio per indeterminatezza dell'imputazione; violazione dell'art. 521 c.p.p. per attribuzione di responsabilità attiva mentre la contestazione era omissiva; vizi di motivazione relativi all'acquisizione di documentazione integrativa; vizi di motivazione specifici sulla responsabilità di Tomassetti Vilma e sulla responsabilità congiunta di entrambi; mancata esclusione e contestazione dell'aggravante ex art. 219, comma 1 legge fall.; mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio; contestazione dell'incremento del termine prescrizionale dovuto all'aggravante; mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice con conseguente impatto sulla prescrizione; eccessività della pena.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato come norma sul concorso di persone nel reato: la sentenza impugnata applicava il concorso tra imputati; la Cassazione non ha deciso il merito ma ha considerato il motivo non manifestamente infondato.

  • art. 40 comma secondo cod. pen.

    Citato in relazione alla modalità omissiva/commissiva di partecipazione al reato; i ricorrenti contestavano la formulazione dell'imputazione, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per effetto della prescrizione.

  • art. 236 comma secondo (legge fall.)

    Norma relativa a fattispecie di bancarotta (o fattispecie connesse): utilizzata per la contestazione di reati fallimentari; la Cassazione ha ritenuto i motivi non manifestamente infondati e ha concluso per la prescrizione.

  • art. 223 comma primo (in relazione all'art. 216 comma primo legge fall.)

    Richiamate norme della legge fallimentare che inquadrano le diverse fattispecie di bancarotta; la Corte di Cassazione non ha valutato nel merito tali questioni per effetto dell'estinzione per prescrizione.

  • art. 219 comma primo legge fall.

    Aggravante richiamata dai giudici di merito e oggetto di contestazione in ricorso perché incide sul termine prescrizionale; la Corte ha evidenziato che la verifica dell'aggravante non è stata decisa in Cassazione a causa della prescrizione maturata.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per censurare la discrepanza tra la forma dell'imputazione (omissiva) e la motivazione che attribuiva condotte dolose; la Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, ostacolando una decisione di merito.

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che, in assenza di elementi che consentano una pronuncia favorevole ex art.129, comma 2, non è stato possibile pronunciarsi nel merito e si è accertata la prescrizione.

Massime di principio

  • Se i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, la Cassazione può non entrare nel merito quando nel frattempo è maturata la prescrizione: il giudice può annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio.
  • Il calcolo della prescrizione (data di decorrenza, sospensioni, interruzioni e l'effetto delle aggravanti che allungano il termine) è cruciale: vanno documentate e dedotte tempestivamente le eventuali sospensioni; in loro assenza la prescrizione può estinguere l'azione penale.
  • Contestate configurazioni di fatto (commissivo vs omissivo) e vizi formali dell'imputazione sono rilevanti, ma se la prescrizione è intervenuta il giudice di legittimità può limitarsi a dichiarare l'estinzione senza risolvere le questioni di merito.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. bancarotta semplice vs fraudolenta) incide direttamente sul termine prescrizionale: una riqualificazione favorevole all'imputato può comportare prescrizione più rapida; perciò va attentamente dedotta e comprovata nelle fasi processuali opportune.
  • La mancata notifica di atti processuali rilevanti (decreto di citazione a giudizio, ecc.) costituisce vicenda processuale che può invalidare il procedimento, ma il suo effetto può risultare sovrastato dall'intervento della prescrizione se non affrontato tempestivamente.

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