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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34535/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia riguarda l’ammissione al passivo, per un importo complessivo di euro 3.748.622,52, di crediti maturati da una società fornitrice nei confronti di un ente sottoposto ad amministrazione straordinaria, a titolo di corrispettivo per prestazioni rese prima dell’apertura della procedura in esecuzione di due contratti di fornitura di prodotti informatici e servizi connessi. I crediti erano stati ammessi in via chirografaria; la creditrice aveva chiesto la prededuzione sostenendo che il commissario straordinario fosse subentrato nei rapporti pendenti tramite la sottoscrizione di un "Addendum", finalizzato a proseguire anche per il futuro le prestazioni già previste e ritenute funzionali alla continuazione dell’impresa. Il Tribunale aveva negato la prededuzione, ritenendo che le modifiche al regolamento contrattuale e l’assenza di un’esplicita dichiarazione di subentro escludessero il fenomeno del subentro. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 50 d.lgs. n. 270/1999, come interpretato dall’art. 1-bis d.l. n. 134/2008, per avere il tribunale escluso il subentro a causa della parziale modifica del contratto; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. nell’interpretazione dell’Addendum; 3) omessa o insufficiente motivazione e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. quanto alla rilevanza attribuita alle modifiche contrattuali e alla loro asserita incompatibilità con il subingresso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, reputando incomprensibile e quindi viziata la motivazione del decreto impugnato sul punto decisivo: se la sottoscrizione dell’Addendum integrasse o meno l’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario nei contratti pendenti. Ha osservato che il tribunale non aveva spiegato perché le modifiche contrattuali richiamate nel decreto fossero tali da escludere il subentro, né aveva coerentemente confrontato la propria conclusione con il contenuto testuale dell’Addendum, che qualificava il documento come parte integrante dei contratti e ne escludeva effetti novativi. La Corte ha inoltre rilevato l’incoerenza logica dell’impostazione del tribunale, perché, se l’addendum avesse davvero introdotto modifiche incompatibili con il subingresso, avrebbe dovuto trattarsi di un nuovo contratto sostitutivo, rispetto al quale sarebbe risultata priva di senso la clausola di riserva della facoltà di scioglimento ex art. 50 d.lgs. n. 270/1999. Conseguentemente, la Corte ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. n. 270/1999

    L’esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione da parte del commissario straordinario non fanno venir meno la facoltà di scioglimento e non attribuiscono, fino all’espressa dichiarazione di subentro, i diritti previsti per il subentro.

  • art. 1-bis d.l. n. 134/2008

    È richiamato come interpretazione autentica dell’art. 50 d.lgs. n. 270/1999, in particolare del secondo comma.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato come criterio ermeneutico per l’interpretazione dell’Addendum.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato come criterio di interpretazione complessiva del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato come criterio di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato come criterio di conservazione degli effetti del contratto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per mancanza di una motivazione comprensibile sul punto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato nei primi due motivi per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio processuale relativo alla motivazione/struttura del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel subentro del commissario straordinario nei contratti pendenti, ciò che conta non è l’uso di formule sacramentali, ma la verifica sostanziale se l’atto posto in essere esprima in modo chiaro la volontà di proseguire il rapporto contrattuale già in essere.
  • La stipulazione di un accordo accessorio o di un addendum non esclude di per sé il subentro, quando il nuovo atto si limiti a richiamare il contratto originario e ne conservi la continuità, salvo che le variazioni quantitative o qualitative siano realmente e significativamente incidenti sul programma negoziale precedente.
  • Quando il giudice di merito ritiene che modifiche contrattuali siano incompatibili con il subentro, deve spiegare in modo coerente e comprensibile perché tali modifiche alterino in modo decisivo il rapporto originario; in mancanza, la decisione è affetta da vizio di motivazione.
  • Se l’atto negoziale afferma di non avere effetti novativi e di essere parte integrante del contratto originario, il giudice deve confrontarsi espressamente con tale clausola prima di escludere il subentro o di qualificare l’accordo come nuovo contratto.
  • Laddove si affermi che le modifiche pattizie sono incompatibili con il subingresso, occorre trarne coerentemente le conseguenze sulla qualificazione del rapporto; non è logicamente sostenibile, senza adeguata spiegazione, ritenere insieme assente il subentro e presente una disciplina riservata ai contratti pendenti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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