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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37485/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato, in parziale riforma della decisione di primo grado resa in giudizio abbreviato, per una rapina aggravata consumata ai danni di due persone in un esercizio commerciale. La Corte d'appello aveva revocato l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e ridotto a cinque anni l'interdizione dai pubblici uffici, confermando il resto della condanna e la recidiva specifica infraquinquennale. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge sulla qualificazione del fatto come rapina aggravata; 2) erronea valutazione delle prove e mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge sulla natura dell'arma, indicata come "scacciacani"; 4) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) violazione di legge sull'offensività della pistola; 6) sproporzione della pena per erronea valutazione delle condizioni soggettive e oggettive, anche alla luce dei precedenti penali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondo e terzo e quinto motivo perché nuove censure non dedotte in appello, quindi non proponibili in legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha inoltre ritenuto il quarto e il sesto motivo generici e manifestamente infondati, poiché non specificavano adeguatamente le ragioni dell'impugnazione e perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., con motivazione ritenuta congrua in relazione al profitto non modesto, all'effetto intimidatorio dell'arma, alla spregiudicatezza della condotta e ai precedenti penali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato la responsabilità per rapina aggravata e la recidiva specifica infraquinquennale, è rimasta ferma, salvo la già disposta revoca dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e la riduzione a cinque anni dell'interdizione dai pubblici uffici.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3 n. 1, c.p.

    richiamato come base della contestazione di rapina aggravata per l'uso dell'arma nel fatto commesso ai danni delle persone offese

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    le censure nuove in cassazione, se non dedotte con l'appello, sono precluse a pena di inammissibilità

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a consentire il sindacato del giudice dell'impugnazione

  • art. 132 c.p.

    la determinazione della pena si colloca nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    la pena va commisurata secondo i parametri legali di gravità del fatto e personalità del reo

  • art. 360, comma 3, c.p.p.

    non citato, non determinabile

  • art. 133 c.p.

    richiamato anche insieme all'art. 132 c.p. come parametro della graduazione della pena

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che introducano questioni non specificamente dedotte nei motivi di appello, poiché opera la preclusione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la mera riproposizione di doglianze generiche, senza indicazione puntuale degli elementi critici della motivazione impugnata, integra inammissibilità.
  • La scelta del trattamento sanzionatorio, inclusa la graduazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può valorizzare il profitto conseguito, l'effetto intimidatorio della condotta, la spregiudicatezza dell'azione e i precedenti penali dell'imputato, purché dia conto in modo non apparente delle ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

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