Cassazione Penale, Ordinanza n. 32142/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto da un imputato avverso una decisione della Corte di appello di Palermo, conteneva un unico motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva valorizzato l'assenza di elementi favorevoli, la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e le precedenti condanne. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche o esaminare analiticamente gli elementi prospettati a tal fine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, essendo sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre affermato che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, potendo valorizzare anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. oppure la mera assenza di elementi positivamente valutabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere motivato valorizzando l'assenza di elementi favorevoli o anche uno solo degli elementi rilevanti.
Ai fini della valutazione della gravità del reato e della personalità del colpevole, il giudice può valorizzare anche uno soltanto degli elementi previsti dalla disposizione; tali elementi possono sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
- Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalla difesa, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., oppure la mera assenza di elementi positivamente valutabili.
- La gravità dei fatti, l'intensità del dolo e le precedenti condanne costituiscono elementi idonei, se adeguatamente motivati, a fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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