Cassazione Civile, Sentenza n. 13809/2020 del 06/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (commerciante GPL)
La controversia
La società aveva fornito GPL a prezzo ridotto a utenti finali aventi diritto all’agevolazione prevista dalla L. n. 448 del 1998, anticipando così il beneficio fiscale. Il 23 dicembre 2010 aveva chiesto all’Amministrazione l’accredito di euro 24.823,72, relativo alle forniture dell’annualità 2006. Con provvedimento n. A9911, notificato il 27 giugno 2011, l’Agenzia aveva negato il pagamento, ritenendo intervenuta la decadenza biennale prevista dall’art. 14, comma 2, TUA. La società aveva impugnato il diniego davanti alla CTP di Firenze, che aveva respinto il ricorso con sentenza n. 133/01/2014; la CTR della Toscana aveva confermato il rigetto con sentenza n. 1510/29/16, depositata il 19 settembre 2016. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: con i primi tre ha contestato, rispettivamente, che l’accredito costituisse rimborso di un’accisa indebitamente pagata e fosse quindi soggetto all’art. 14 TUA; l’applicabilità di tale disposizione a un commerciante che non è debitore dell’accisa, versata dai produttori o importatori e traslata sul commerciante-consumatore; e la decorrenza del termine biennale dal pagamento, anziché dal momento in cui sarebbe sorto il credito. Con il quarto motivo ha denunciato l’omesso esame della riconducibilità del credito alla disciplina dell’accredito per le forniture agevolate. L’Agenzia ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per conformità della decisione di merito alla giurisprudenza di legittimità e ha contestato i motivi.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, rilevando che gli orientamenti di legittimità sulle questioni sollevate non erano univoci e che alcune argomentazioni erano nuove rispetto a quelle esaminate nei precedenti richiamati dall’Agenzia. Ha accolto congiuntamente i primi tre motivi: l’accredito spettante al commerciante di GPL deriva dall’agevolazione praticata agli utenti e costituisce un credito autonomo, il cui sorgere non dipende dalla debenza dell’accisa né dalla legittimità del suo pagamento, effettuato da un diverso soggetto. L’istanza di pagamento dell’accredito non è pertanto una richiesta di rimborso di accisa indebitamente pagata e non è assoggettata al termine biennale dell’art. 14, comma 2, TUA. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo e annullando il provvedimento di diniego. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)
Si può quindi sinteticamente ribadire che in tema di accise, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo il frutto di una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – è reclamabile soltanto dal soggetto passivo del rapporto tributario; con la conseguenza che il termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, (TUA), per il rimborso dell’eventuale credito di imposta non è applicabile al soggetto terzo, nella specie il commerciante consumatore, che chiede l’accredito delle corrispondenti somme abbonate ai soggetti titolari di agevolazioni ai sensi del D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 2.
Il termine biennale previsto per il rimborso dell’accisa indebitamente pagata non si applica alla richiesta del commerciante terzo di ottenere l’accredito del beneficio fiscale connesso alle forniture agevolate di GPL: tale credito è distinto dal rimborso dell’accisa e non è reclamato dal soggetto passivo del rapporto tributario.
art. 1, commi 2 e 5, D.P.R. n. 361/1999
Come è ben evidente dalla lettura della norma, il riconoscimento del credito d’imposta derivante dalla fornitura, a prezzo ridotto, di gpl da riscaldamento ai soggetti meritevoli, come individuati nei comma 2 e 5 della norma, scaturisce dal procedimento applicativo di un’agevolazione per detti soggetti che genera, per il commerciante del combustibile, un credito d’imposta, verificabile attraverso il rigoroso meccanismo di registrazioni su descritto e, soprattutto, dall’istanza bimestrale di accredito relativo alle erogazioni agevolate di gpl, soggetta a controllo dell’Amm.ne; credito la cui insorgenza non ha alcuna correlazione con l’astratta debenza dell’accisa nè con la legittimità della sua applicazione e versamento, che peraltro è dovuta e versata all’Erario dai produttori od importatori del GPL e non già dai commercianti, parificati ai consumatori, sui quali l’imposta viene semplicemente traslata.
Il regime riconosce al commerciante che fornisce GPL a prezzo ridotto agli utenti agevolati un autonomo credito d’imposta, richiesto con l’apposita procedura di accredito. Il credito non costituisce restituzione dell’accisa versata dal commerciante, poiché l’accisa è dovuta e versata dai produttori o importatori e viene soltanto traslata sul commerciante.
In conclusione, i primi tre motivi di ricorso vanno accolti, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Alla luce dei fatti esposti e documentati la Corte è peraltro nelle condizioni di decidere la controversia nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessario accertare circostanze di fatto ulteriori.
La Corte può decidere la controversia nel merito dopo la cassazione quando, sulla base dei fatti già esposti e documentati, non occorrono ulteriori accertamenti fattuali.
Massime di principio
- Il credito d’imposta riconosciuto al commerciante che anticipa, mediante forniture a prezzo ridotto, un’agevolazione fiscale spettante agli utenti finali è autonomo rispetto al rapporto di accisa: non presuppone che il commerciante abbia pagato un’imposta non dovuta e non costituisce, per ciò solo, rimborso di accisa.
- Il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14, comma 2, TUA per il rimborso dell’accisa indebitamente pagata non si applica all’istanza del commerciante terzo volta a ottenere l’accredito previsto per le forniture agevolate di GPL, poiché tale istanza è strutturalmente e funzionalmente distinta dalla richiesta di rimborso dell’accisa del soggetto passivo.
- Quando i fatti risultano già esposti e documentati e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
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