Ordinanza n. 690/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 09.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 40 ore di frequenza settimanali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza del dirigente ministeriale volta alla rinuncia all'incarico di commissario ad acta e alla nomina di un diverso commissario per l'esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto al minore il diritto alle ore integrali di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della sentenza semplificata che aveva accertato il diritto del minore a un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, condannato l'Amministrazione all'attribuzione delle ore quantificate dal GLO e nominato direttamente un commissario ad acta, il dirigente della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero ha depositato un'istanza dichiarando di non avere competenza in materia di inclusione scolastica e di gestione concreta del fabbisogno di sostegno, chiedendo di rinunciare all'incarico e la nomina di un diverso commissario. La parte ricorrente ha successivamente comunicato che l'istituto scolastico aveva assegnato il sostegno per tutto il tempo scuola. La questione decisa riguardava quindi l'ammissibilità dell'istanza del soggetto designato quale commissario e la rilevanza dell'intervenuto adempimento dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'istanza inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto, la sentenza era stata pubblicata il 12 dicembre 2025 e il dirigente aveva presentato l'istanza il 18 dicembre, prima della scadenza del termine di quindici giorni assegnato all'Amministrazione per adempiere. La nomina del commissario ad acta, disposta direttamente in sentenza ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., resta infatti inefficace sino alla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza; prima di tale momento il soggetto designato non è insediato nei poteri commissariali e non può validamente formulare richieste processuali. In secondo luogo, l'istanza era comunque divenuta priva di presupposto poiché l'istituto scolastico aveva adempiuto assegnando le ore di sostegno per l'intero tempo scuola. Il potere dell'Amministrazione di provvedere permane anche dopo la scadenza del termine e dopo la nomina del commissario, fino a quando quest'ultimo non abbia concretamente agito in sostituzione dell'Amministrazione. Il TAR ha inoltre precisato che il commissario ad acta è ausiliario del giudice e longa manus dello stesso, non organo amministrativo, sicché la designazione non può essere unilateralmente rinunciata per una ritenuta carenza di competenza dell'ufficio di appartenenza; il commissario avrebbe potuto delegare altro soggetto idoneo, secondo la facoltà conferitagli in sentenza. Il dispositivo si è limitato a dichiarare l'istanza inammissibile.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
nomina di un commissario ad acta direttamente in sentenza, con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza
Il giudice può nominare il commissario ad acta già in sede di cognizione, ma la nomina diviene efficace soltanto dopo la scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'Amministrazione.
L’istanza depositata dal Dirigente va trattata secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione dell'istanza relativa all'attività del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza.
le competenze in materia di diritto allo studio, welfare dello studente e cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in condizioni di disabilità sono attribuite alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica
Il provvedimento richiama la diversa articolazione delle competenze interne al Ministero, ma esclude che la ritenuta incompetenza dell'ufficio costituisca causa legittima di rinuncia all'incarico commissariale.
art. 13 d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla l. 16 dicembre 2022, n. 204
richiamato quale disposizione attuativa del regolamento di organizzazione del Ministero
È richiamato quale fondamento normativo del regolamento ministeriale sull'organizzazione e sulla distribuzione delle competenze interne.
Massime di principio
- Quando il commissario ad acta è nominato direttamente nella sentenza ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., la nomina resta inefficace fino alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere; prima di tale scadenza il soggetto designato non è insediato nei poteri commissariali e le richieste da lui eventualmente presentate sono inammissibili.
- Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice amministrativo e opera quale sua longa manus, non quale organo dell'amministrazione di appartenenza; pertanto non può rinunciare unilateralmente all'incarico sulla base della propria valutazione circa l'incompetenza dell'ufficio, salvo ragioni eccezionali sottoposte al vaglio del giudice.
- La facoltà di delega attribuita al commissario ad acta consente di incaricare altro soggetto idoneo all'interno dell'amministrazione, non in forza di un rapporto gerarchico, ma in virtù dei poteri giurisdizionali conferiti dal giudice.
- L'Amministrazione conserva il potere di adempiere anche dopo la scadenza del termine fissato e dopo la nomina del commissario ad acta, fino a quando il commissario non abbia concretamente provveduto in sua sostituzione; l'adempimento sopravvenuto esclude quindi la necessità dell'insediamento commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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