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Sentenza

Sentenza n. 13495/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro annualità e condannato il Ministero all’erogazione di 500 euro per ciascuna annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, mediante accredito di 500 euro per ciascuna annualità. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni intimate si sono costituite solo formalmente e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il TAR ha riconosciuto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito prova dell’adempimento né chiarimenti contrari all’inadempimento allegato dalla ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti e il contenuto della pretesa già accertata dal giudicato. È stato quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata rigettata, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendosi non ancora sussistenti i relativi presupposti; la misura potrà essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nei limiti indicati dalla decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso nel caso concreto.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Modifica la disciplina del termine applicabile all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, già accertato con efficacia di giudicato dal Tribunale ordinario e non più sindacabile nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può rimettere in discussione i presupposti, il contenuto o la fondatezza della pretesa già riconosciuta dal giudicato; deve invece verificare l’adempimento dell’Amministrazione e imporre le attività necessarie alla sua concreta esecuzione.
  • Quando il privato allega l’inadempimento di un giudicato e l’Amministrazione, costituita in giudizio, non fornisce chiarimenti né prova dell’avvenuto adempimento, la domanda di ottemperanza può essere accolta in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta quando, al momento della decisione, non risultino ancora comprovati i presupposti di una perdurante inottemperanza successiva al termine assegnato dal giudice; essa può essere richiesta e valutata in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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