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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09337/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per guida senza patente, già confermata in appello, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per guida senza patente, in quanto la patente risultava revocata. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, privo di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a una censura meramente assertiva della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    È la norma incriminatrice contestata: guida senza essere in possesso della patente perché revocata.

  • art. 116 cod. strada

    Richiamato in relazione alla fattispecie di guida senza patente, nella specifica ipotesi prevista dal comma 15.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui il motivo di ricorso è inammissibile anche quando non si correlano alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di vizio di motivazione non può risolversi in un'affermazione apodittica di carenza argomentativa, ma deve indicare in concreto le ragioni dell'errore decisorio e il punto della motivazione che si assume viziato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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