Cassazione Penale, Sentenza n. 18845/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di Cassazione, ha rigettato l'opposizione ex art. 666 c.p.p. avverso la dichiarazione di esito parzialmente negativo dell'affidamento in prova (art. 47 O.P.) e la conseguente applicazione della detenzione domiciliare per il periodo non validamente espìato fino al 21/04/2024. Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale basato la decisione prevalentemente su una denuncia-querela poi rimessa relativa a un singolo episodio di minaccia e presunta condotta di guida pericolosa (fatto non provato e negato dal ricorrente), senza confrontare quell'episodio con il comportamento complessivo positivo tenuto in prova; 2) violazione di legge per rilievi apodittici circa la perdurante tendenza violenta del ricorrente, non ancorati a un esame complessivo della condotta durante l'espiazione e senza valutare adeguatamente la relazione finale del servizio sociale e le informative di polizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza, pur avendo richiamato le ragioni della precedente sentenza di annullamento, non ha compiuto il necessario esame comparativo tra il singolo episodio denunciato e la condotta complessiva dell'affidato né ha motivato in modo adeguato le conclusioni sulla rilevanza dell'episodio per compromettere l'efficacia rieducativa della misura alternativa. La remissione della querela ha peraltro sottratto l'episodio a verifica probatoria, circostanza che il Tribunale non ha approfondito. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame, richiedendo una motivazione logica e adeguata.
Norme richiamate
Norma richiamata quale strumento procedurale per l'opposizione all'atto del giudice di sorveglianza; il ricorso di cassazione concerne la legittimità del rigetto ex art. 666 c.p.p.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Richiesto rispetto alle indicazioni della Corte di Cassazione in caso di rinvio: il giudice di merito deve conformarsi puntualmente alle prescrizioni della decisione di annullamento e motivare il nuovo provvedimento.
art. 47 Ordinamento Penitenziario (O.P.)
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; richiamata quale fondamento della misura alternativa il cui esito parzialmente negativo è stato contestato.
Giurisprudenza di legittimità (principio consolidato)
Sez.1, n. 27711 del 06/06/2013 (De Martino, Rv. 256479); sez.1, n. 2566 del 07/05/1998 (P.G. in proc. Lupoli, Rv. 210789)
Richiama il principio che le decisioni del Tribunale di sorveglianza sulle misure alternative sono discrezionali ma devono essere corredate da motivazione logica, adeguata e non viziata; l'assenza di una motivazione congrua determina l'annullamento.
Massime di principio
- Il giudice che valuta la revoca o l'esito negativo di un affidamento in prova deve confrontare gli episodi critici con l'insieme della condotta tenuta durante il periodo di prova e con i risultati del trattamento (es. relazione del servizio sociale); un singolo episodio non può automaticamente prevalere senza un'adeguata valutazione comparativa.
- La remissione della querela riduce la possibilità di utilizzare quell'atto come prova decisiva: il giudice non può limitarsi ad enunciazioni assertive ma deve verificare l'esistenza di elementi probatori alternativi (informative di polizia, rapporti di servizio sociale, testimonianze) prima di trarre conclusioni sulla gravità e sulle conseguenze per l'affidamento.
- Quando la Corte di Cassazione annulla un provvedimento per carenza di motivazione e rinvia, il giudice di merito è obbligato a conformarsi puntualmente alle indicazioni della Cassazione e a colmare le lacune argomentative segnalate con motivazione dettagliata e non apodittica.
- Le decisioni su misure alternative alla detenzione sono discrezionali ma soggette al controllo di legittimità: la mera affermazione di una 'tendenza violenta' senza specificazione di fatti, elementi di prova o valutazioni comparate è insufficiente e dà luogo ad annullamento.
- In presenza di un lungo intervallo temporale dal termine della misura, diventa particolarmente rilevante l'esame globale della documentazione (rapporti sociali, informazioni di polizia, comportamento complessivo) per valutare l'efficacia rieducativa e la persistenza di comportamenti pericolosi.
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