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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26107/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Le creditrici avevano notificato un atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo già notificato, poi dichiarato provvisoriamente esecutivo e successivamente munito di formula esecutiva. I debitori proposero opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che il precetto fosse nullo perché non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo munito di formula esecutiva e perché privo dell’indicazione della data di notifica del titolo. Il Tribunale accolse l’opposizione e dichiarò nullo il precetto. In Cassazione le ricorrenti denunciarono: 1) violazione dell’art. 654 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente richiesto una nuova notifica del decreto ingiuntivo già notificato; 2) violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando l’omessa indicazione dei precedenti conformi richiamati dal giudice di merito. La controparte eccepì inoltre l’inammissibilità del ricorso per saltum e la nullità della notifica del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del controricorrente: ha ritenuto corretta la scelta del ricorso per cassazione, poiché la sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non è appellabile ma direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 618 c.p.c.; ha inoltre escluso la nullità della notifica del ricorso eseguita presso il difensore comune con una sola copia. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché non era stata depositata copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione e, in ogni caso, dalla data di pubblicazione della sentenza (16 ottobre 2019) e da quella di notifica del ricorso (26 dicembre 2019) risultava che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione avverso il precetto è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, rimedio per i vizi formali del processo esecutivo iniziato senza valida notificazione del titolo o del precetto.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato come norma che impone il contenuto del precetto e che, secondo la tesi dei debitori, sarebbe stata violata per l’omessa indicazione della data di notifica del titolo.

  • art. 648 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’ordinanza che aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato dal Tribunale per escludere l’operatività della disciplina invocata dalle creditrici nel caso concreto.

  • art. 654 c.p.c.

    La Corte riferisce il motivo di ricorso relativo alla dedotta erronea interpretazione della norma da parte del Tribunale.

  • art. 618 c.p.c.

    La sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La doglianza sulla mancata indicazione dei precedenti conformi viene proposta come motivo di ricorso, ma non incide sull’esito di improcedibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione.

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    La Corte usa il riferimento al termine breve per verificare, in via di prova di resistenza, la tempestività del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il rimedio è direttamente il ricorso per cassazione, non l’appello, poiché la sentenza non è appellabile ai sensi dell’art. 618 c.p.c.
  • La notificazione dell’impugnazione eseguita presso il difensore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia dell’atto, non determina nullità né inammissibilità quando non siano compromessi il contraddittorio e le esigenze di difesa.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile se non risulta comunque dimostrata la tempestività rispetto al termine breve di impugnazione.
  • La verifica della procedibilità può essere effettuata mediante un controllo di resistenza tra data di pubblicazione della sentenza e data di notifica del ricorso: se emerge che il ricorso è stato proposto oltre il termine breve, l’omesso deposito della sentenza notificata comporta improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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