Cassazione Civile, Ordinanza n. 36575/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali. La destinataria dell’ingiunzione si era opposta, formulando anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserita colpa professionale del difensore. Il Tribunale aveva confermato il decreto e rigettato la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione. In cassazione la parte soccombente ha però proposto un ricorso del tutto anomalo: privo dell’esposizione sommaria dei fatti, privo di specifici motivi riconducibili ai parametri dell’art. 360 c.p.c., e costruito quasi esclusivamente su censure alla persona del Presidente-estensore della sentenza d’appello, accusata di avere deciso da sola, di avere agito senza terzietà e di avere espresso frasi offensive. La ricorrente chiedeva di accertare che la sentenza di appello fosse stata pronunciata e sottoscritta unicamente dal Presidente-estensore e di dichiararne la nullità o addirittura l’inesistenza giuridica. La Corte ha rilevato inoltre che era stato già presentato un ricorso al Primo Presidente per la rimessione alle Sezioni Unite sulla pretesa nullità della sentenza d’appello per sottoscrizione del solo Presidente, ma tale istanza era stata rigettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non rispettoso né dell’art. 366 c.p.c. quanto alla struttura del ricorso, né dell’art. 360 c.p.c. quanto alla formulazione dei motivi. Ha evidenziato che le doglianze erano in parte incomprensibili e in parte lesive dell’onore del magistrato che aveva presieduto e redatto la sentenza d’appello. Ha inoltre disposto la segnalazione al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per gli eventuali profili penali e disciplinari. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a entrambi i controricorrenti e sono stati dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza rende il ricorso inammissibile.
I motivi devono essere specificamente ricondotti a uno dei vizi deducibili in cassazione; censure generiche o non rubricate non sono idonee.
È stata richiamata la procedura di rimessione alle Sezioni Unite, ma l’istanza presentata è stata rigettata dal Primo Presidente.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di soccombenza e ricorso inammissibile, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2012
Nel testo è richiamato come base per l’ulteriore contributo unificato, ma la disciplina corretta è quella del d.p.r. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritta dall’art. 366 c.p.c. e non sono individuabili motivi specifici e riconducibili ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c.
- Censure che si limitino ad attacchi personali al giudice di merito, senza una critica giuridicamente articolata della decisione impugnata, non integrano motivi di ricorso idonei e possono giustificare anche segnalazioni per profili disciplinari o penali.
- Quando il ricorso è integralmente soccombente, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
- La contestazione sulla validità della sottoscrizione della sentenza d’appello, se già devoluta in via di rimessione al Primo Presidente e da questi rigettata, non impedisce che il successivo ricorso per cassazione sia vagliato secondo i normali requisiti di ammissibilità.
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