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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20789/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, fondato su PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio contestava ricavi non dichiarati, costi indeducibili, indebita detrazione IVA e recupero di costi; l'accertamento traeva origine, tra l'altro, dalla ritenuta utilizzazione di un finanziamento soci infruttifero quale indice di ricavi non contabilizzati e dalla qualificazione di una pluralità di cessioni frazionate di beni come cessione d'azienda. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione la contribuente ha proposto sette motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza d'appello per violazione delle norme sul processo tributario e sulle notificazioni, assumendo la mancanza o la non prova della notifica dell'appello e quindi dell'instaurazione del contraddittorio; gli altri motivi censuravano la sentenza per violazioni di legge e vizi motivazionali sul merito dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo decisiva la mancata prova del perfezionamento della notificazione dell'appello dell'Agenzia, poiché nel fascicolo non era presente l'avviso di ricevimento della raccomandata e tale documento non risultava prodotto nemmeno in appello. Ha quindi affermato che, nel processo tributario, quando l'appello notificato direttamente a mezzo posta non sia corredato del relativo avviso di ricevimento nel termine di legge, il gravame è inammissibile; di conseguenza la sentenza di secondo grado, che aveva deciso nel merito senza rilevare il vizio, doveva essere cassata senza rinvio. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di appello e ha condannato l'Agenzia a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    consente la notificazione dell'atto processuale tributario direttamente a mezzo del servizio postale; in tale ipotesi rilevano le formalità probatorie della ricezione dell'atto.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    impone il deposito dell'originale del ricorso notificato o della copia con prova della spedizione/ricezione, a pena di inammissibilità; la norma serve a consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiama le modalità di costituzione dell'appellante e i relativi adempimenti, la cui omissione comporta inammissibilità dell'appello.

  • art. 16 l. n. 890 del 1982

    viene richiamata per affermare che, nella notifica postale, la prova del perfezionamento per il destinatario è data dall'avviso di ricevimento.

  • art. 4 l. n. 890 del 1982

    l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare l'avvenuta consegna, la data e l'identità/idoneità del consegnatario.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità per difetto di contraddittorio.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    insieme all'art. 382 c.p.c. consente la cassazione senza rinvio quando il processo non avrebbe potuto proseguire in appello.

  • art. 382 c.p.c.

    comma terzo, secondo periodo

    fondamento della cassazione senza rinvio nei casi in cui il giudizio di appello era improseguibile per inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    viene richiamato per il termine di decadenza dall'impugnazione, che l'art. 22 mira a consentire di controllare.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'appello sia notificato direttamente a mezzo posta, la parte che lo ha proposto deve dare prova del perfezionamento della notificazione mediante il deposito dell'avviso di ricevimento; in mancanza, il gravame è inammissibile.
  • La mancanza della prova della notifica dell'impugnazione integra un vizio processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, poiché attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio.
  • Se la Corte di cassazione accerta che l'appello era inammissibile per difetto della prova della sua notificazione, deve cassare la sentenza impugnata senza rinvio, perché il giudizio di secondo grado non avrebbe potuto legittimamente proseguire.
  • In tema di ricorso per cassazione, quando sia denunciato un error in procedendo relativo al difetto dell'attività valutativa del giudice di merito, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali per verificare il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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