Cassazione Penale, Sentenza n. 31838/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio (veicoli) operato il 12/02/2024. Il Pubblico Ministero deduceva: (1) violazione degli artt. 648 c.p. e 127, 253, 324 c.p.p. e carenza della motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che l'imputazione provvisoria descriveva sufficientemente la condotta di ricettazione e che la provenienza delittuosa dei beni emergeva da elementi quali mancata immatricolazione in Italia, segnalazione da autorità estere e irregolarità fiscali; (2) vizio nella valutazione sull'avente diritto alla restituzione, poiché le cose sequestrate costituirebbero il "corpo del reato" e sarebbero soggette a confisca obbligatoria, rendendo inidoneo l'ordine di restituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha dichiarato infondata l'eccezione di tardività spiegando che il termine per proporre ricorso per cassazione è ordinariamente di quindici giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p. (e non di dieci giorni dell'art. 311 c.p.p.). Sul merito, ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia erroneamente valutato la motivazione del decreto di convalida: la descrizione provvisoria del fatto e gli elementi indicati (inclusa la segnalazione dall'autorità spagnola, la mancata immatricolazione e le irregolarità fiscali) erano sufficienti a configurare un quadro indiziario e le esigenze istruttorie richiamate dal P.M. (accertamenti sulla composizione, provenienza e integrità delle cose) erano concrete e pertinenti. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame. La censura relativa al secondo motivo è stata assorbita.
Norme richiamate
Regola l'impugnazione per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale in materia di misure cautelari reali; nel caso del riesame è ammessa la cassazione per motivi di violazione di legge.
Richiama la disciplina del sequestro probatorio nell'ambito delle misure cautelari reali; la cassazione invocata riguarda provvedimenti relativi a tal materia.
art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a)
Stabilisce il termine ordinario di quindici giorni per proporre ricorso avverso decisioni adottate in camera di consiglio; applicato nel caso per determinare la tempestività del ricorso del P.M.
Prevede il termine di dieci giorni ma riguarda esclusivamente le misure cautelari personali; non è richiamato per le misure reali e quindi non applicabile al sequestro probatorio.
Disciplina la restituzione delle cose sequestrate: la restituzione è disposta solo quando non sia necessario mantenere il sequestro a fini di prova; principio utilizzato per assorbire il secondo motivo del ricorso.
Norma il reato di ricettazione; evocata come possibile reato presupposto indicato nell'imputazione provvisoria a supporto del sequestro probatorio.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176; art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Richiamate per giustificare la trattazione scritta del procedimento: norme che regolano la modalità di trattazione in udienza e la loro applicabilità alla procedura in esame.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame in materia di misure reali è ammesso per violazione di legge; non è un sindacato generale sulla motivazione se questa traccia congruamente il percorso logico-giuridico.
- Il termine per proporre cassazione contro provvedimenti adottati in camera di consiglio è di quindici giorni (art. 585 c.p.p.), non i dieci giorni previsti per le misure personali (art. 311 c.p.p.).
- Il pubblico ministero deve indicare nel decreto di sequestro probatorio la connessione tra i beni e il reato e le concrete esigenze istruttorie che giustificano il vincolo; tale onere va modulato in relazione alla natura del fatto, al tipo di illecito e alla natura del bene, senza richiedere una dettagliata descrizione processuale dei fatti.
- L'assenza di manomissione fisica dei beni non esclude la loro rilevanza criminale quando la loro illegittima provenienza o ingresso (es. segnalazioni estere, mancata immatricolazione, irregolarità fiscali) renda probabile la loro relazione con condotte criminose.
- La richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 262 c.p.p. è esclusa quando il mantenimento del sequestro sia necessario ai fini di prova; l'eventuale qualificazione dei beni come "corpo del reato" richiede comunque valutazione delle esigenze probatorie concrete.
- In fase di riesame i giudici di merito devono motivare con riferimento agli elementi richiamati dal P.M.; in cassazione si può censurare la violazione di legge o l'insufficienza logico-giuridica della motivazione, ma non riformulare liberamente l'accertamento dei fatti.
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